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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
Titolo 10: Disposizioni finali
Capitolo 1: Esecuzione
Art. 142
Il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione.
Capitolo 2: Abrogazione e modifica del diritto vigente
Art. 143
L’abrogazione e la modifica sono disciplinate nell’allegato.
Capitolo 3: Disposizioni transitorie
Art. 144 Infrastrutture del mercato finanziario
1 Le borse che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, disponevano di un’autorizzazione o di un riconoscimento non necessitano di una nuova approvazione o di un nuovo riconoscimento. Esse devono adempiere i requisiti definiti nella presente legge entro un anno dalla sua entrata in vigore.
2 Le infrastrutture del mercato finanziario che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, disponevano di un’autorizzazione come istituzione analoga a una borsa, come banca o come commerciante di valori mobiliari devono presentare una nuova richiesta di autorizzazione entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge. Esse possono proseguire la loro attività fino alla decisione sull’autorizzazione.
3 Le infrastrutture del mercato finanziario che sottostanno per la prima volta alla presente legge si notificano alla FINMA entri sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Esse devono adempierne i requisiti entro un anno dalla sua entrata in vigore e presentare una richiesta di autorizzazione. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione sull’autorizzazione.
4 In casi particolari la FINMA può prorogare i termini di cui ai capoversi 1−3.
Art. 145 Convenzioni di interoperabilità
Le convenzioni di interoperabilità esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente legge non necessitano di una nuova approvazione della FINMA.