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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine

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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU

Art. 146 Commercio di derivati

Il Consiglio federale stabilisce quali operazioni con derivati già concluse al momento dell’entrata in vigore della presente legge sottostanno agli obblighi di compensazione, notifica e riduzione dei rischi.

Art. 147 Obbligo di presentare un’offerta

1 Chiunque, il 1° febbraio 1997, disponeva direttamente o indirettamente oppure di comune accordo con terzi di titoli di partecipazione che gli conferivano il controllo di oltre il 33⅓ per cento, ma meno del 50 per cento dei diritti di voto di una società emittente deve presentare un’offerta per tutti i titoli di partecipazione quotati della società se acquista titoli di partecipazione e supera in tal modo il valore soglia del 50 per cento dei diritti di voto.

2 Il capoverso 1 si applica anche in riferimento alle partecipazioni interessate dalle disposizioni sulle offerte pubbliche di acquisto per la prima volta il 1° maggio 2013.

Capitolo 4: Referendum ed entrata in vigore

Art. 148

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Esso pone in vigore l’obbligo di commercio su una piattaforma, soltanto se ciò si rivela opportuno alla luce degli sviluppi internazionali.