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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
Titolo prima dell’art. 16a
Sezione 1a: Stabilità del sistema finanziario
Art. 16a
1 I partecipanti al mercato finanziario sono tenuti a fornire alla Banca nazionale tutte le informazioni e la documentazione che essa necessita per adempiere i propri compiti secondo l’articolo 5 capoverso 2 lettera e. Esse devono segnatamente informarla sulla loro:
a. valutazione dell’evoluzione del mercato e identificazione dei fattori di rischio rilevanti;
b. esposizione nei confronti dei fattori di rischio che la Banca nazionale designa;
c. resistenza a perturbazioni della stabilità del sistema finanziario.
2 La Banca nazionale rinuncia a esigere informazioni e documentazione che può procurarsi altrimenti.
3 Essa esige le informazioni o l’edizione della documentazione sotto forma di decisione.
4 Essa indica nella decisione:
a. lo scopo della richiesta;
b. il genere e il volume delle informazioni e della documentazione richieste;
c. l’utilizzazione prevista delle informazioni e della documentazione.
Titolo prima dell’art. 19
Sezione 3: Sorveglianza di infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica
Art. 19 Principio
1 Per proteggere la stabilità del sistema finanziario, la Banca nazionale sorveglia le controparti centrali, gli enti di custodia centrali e i sistemi di pagamento di rilevanza sistemica di cui all’articolo 21 della legge del …51 sull'infrastruttura finanziaria (infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica).
2 Rientrano nella sorveglianza anche le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica i cui esercenti hanno la propria sede all’estero.
51 RS ...