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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine

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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU

Titolo prima dell’art. 16a

Sezione 1a: Stabilità del sistema finanziario

Art. 16a

1 I partecipanti al mercato finanziario sono tenuti a fornire alla Banca nazionale tutte le informazioni e la documentazione che essa necessita per adempiere i propri compiti secondo l’articolo 5 capoverso 2 lettera e. Esse devono segnatamente informarla sulla loro:

a. valutazione dell’evoluzione del mercato e identificazione dei fattori di rischio rilevanti;

b. esposizione nei confronti dei fattori di rischio che la Banca nazionale designa;

c. resistenza a perturbazioni della stabilità del sistema finanziario.

2 La Banca nazionale rinuncia a esigere informazioni e documentazione che può procurarsi altrimenti.

3 Essa esige le informazioni o l’edizione della documentazione sotto forma di decisione.

4 Essa indica nella decisione:

a. lo scopo della richiesta;

b. il genere e il volume delle informazioni e della documentazione richieste;

c. l’utilizzazione prevista delle informazioni e della documentazione.

Titolo prima dell’art. 19

Sezione 3: Sorveglianza di infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica

Art. 19 Principio

1 Per proteggere la stabilità del sistema finanziario, la Banca nazionale sorveglia le controparti centrali, gli enti di custodia centrali e i sistemi di pagamento di rilevanza sistemica di cui all’articolo 21 della legge del …51 sull'infrastruttura finanziaria (infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica).

2 Rientrano nella sorveglianza anche le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica i cui esercenti hanno la propria sede all’estero.

51 RS ...