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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine
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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU
Art. 20 Strumenti di sorveglianza
1 Le controparti centrali, gli enti di custodia centrali e i sistemi di pagamento forniscono su richiesta alla Banca nazionale tutte le informazioni e la documentazione che essa necessita per valutare la rilevanza sistemica.
2 Le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica e le loro società di audit devono fornire alla Banca nazionale tutte le informazioni e tutta la documentazione che essa necessita all’adempimento dei suoi compiti. Devono inoltre notificare senza indugio alla Banca nazionale gli avvenimenti di importanza essenziale ai fini della sorveglianza.
3 La Banca nazionale può effettuare verifiche dirette presso le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica oppure farle eseguire da società di audit incaricate dall’infrastruttura del mercato finanziario secondo l’articolo 76 della legge del …52 sull'infrastruttura finanziaria.
4 Se è incaricata una società di audit, l’infrastruttura del mercato finanziario deve fornirle tutte le informazioni che essa necessita per adempiere i suoi compiti.
Art. 21 Collaborazione con autorità svizzere ed estere
1 La Banca nazionale è autorizzata a trasmettere ad altre autorità svizzere di vigilanza sui mercati finanziari informazioni non accessibili al pubblico che esse necessitano all’adempimento dei loro compiti.
2 Per sorvegliare le infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica essa può:
a. collaborare con le autorità estere di vigilanza e sorveglianza e richiedere loro informazioni;
b. trasmettere ad autorità estere di vigilanza e sorveglianza informazioni non accessibili al pubblico riguardanti infrastrutture del mercato finanziario di rilevanza sistemica, purché tali autorità:
1. utilizzino tali informazioni esclusivamente ai fini della vigilanza o sorveglianza dirette di dette infrastrutture del mercato finanziario o dei loro partecipanti; e
2. siano vincolate al segreto d’ufficio o al segreto professionale.
Art. 22 cpv. 1
1 Nell’ambito della revisione di banche, infrastrutture del mercato finanziario, commercianti di valori mobiliari e fondi di investimento, gli uffici di revisione previsti dalla legge verificano l’osservanza dell’obbligo di informazione e inoltre, nel caso delle banche, quello di mantenere riserve minime. Essi ne riportano il risultato nel rapporto di revisione. Se constatano irregolarità, segnatamente dichiarazioni inesatte o infrazioni all’obbligo di mantenere riserve minime, ne informano la Banca nazionale e la competente autorità di vigilanza.
52 RS ...