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Consultazione 2012/123: Legge federale sull'infrastruttura del mercato finanziario (Legge sull'infrastruttura finanziaria, LInfFin) · 66 pagine

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Legge sull'infrastruttura finanziaria RU

Art. 138d Ricorso

1 Nella procedura di fallimento i creditori e i proprietari di un titolare dell’autorizzazione contemplato dall’articolo 137 capoverso 1 possono interporre ricorso solo contro gli atti di realizzazione. È escluso il ricorso ai sensi dell’articolo 17 della legge federale dell’11 aprile 188958 sulla esecuzione e sul fallimento.

2 I ricorsi nella procedura di fallimento non hanno effetto sospensivo. Il giudice dell’istruzione può concedere su richiesta l’effetto sospensivo.

Art. 141

Abrogato

Art. 143

Abrogato

Art. 150

Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni di cui all’articolo 148 capoverso 1 lettera k sottostanno alla giurisdizione federale.

8. Legge dell’8 novembre 193459 sulle banche

Art. 1bis

Abrogato

Art. 2bis

1 Ai capi undicesimo e dodicesimo della presente legge sottostanno come istituto individuale anche le società madri di un gruppo finanziario o di un conglomerato finanziario domiciliate in Svizzera, nonché le società di gruppo con sede in Svizzera che svolgono funzioni essenziali per le attività soggette ad autorizzazione (società di gruppo essenziali) e non sottostanno come banca né alla presente legge, né alla competenza della FINMA in materia di fallimento ai sensi delle altre leggi sui mercati finanziari.

2 Il Consiglio federale disciplina i criteri di valutazione dell’essenzialità.

3 La FINMA designa le società di gruppo essenziali e ne allestisce un elenco. Quest’ultimo è accessibile al pubblico.

58 RS 281.1

59 RS 952.0