Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
materia di prestazioni e di tasse. La truffa in materia di prestazioni e di tasse è quindi una forma qualificata di sottrazione d’imposta. Di conseguenza, se sussistono elementi costitutivi di fattispecie non si ha un ulteriore perseguimento per sottrazione d’imposta, poiché la punizione del delitto qualificato tiene già conto dell’illiceità a cui fa riferimento. La truffa in materia di prestazioni e di tasse è più grave della sottrazione, poiché è una sottrazione effettuata subdolamente (con astuzia);
per contro, la frode fiscale in ambito di imposte dirette non è un delitto qualifica-
to rispetto alla sottrazione. Vi è frode fiscale se per sottrarre l’imposta vengono utilizzati documenti falsi. La frode fiscale prevede pertanto almeno il tentativo di sottrazione d’imposta. La fattispecie è però autonoma perché non si basa sulla sottrazione d’imposta. Sanziona l’uso di documenti falsi o falsificati e non la diminuzione dell’imposta ottenuta. Secondo il diritto in vigore in caso di condanna per frode fiscale si deve pronunciare anche una pena per sottrazione. Questo significa che entrambi i reati fiscali sono per legge in concorso ideale. In altre parole, la frode fiscale non è una forma aggravata di sottrazione d’imposta.
Competenza per l’inchiesta e il giudizio
Le sottrazioni d’imposta in ambito di imposte dirette sono esaminate dalle autorità fiscali cantonali (autorità amministrative) che decidono anche la pena. Per le imposte dirette è esclusa la giurisdizione penale, ciò significa che queste fattispecie penali non possono essere giudicate dai tribunali penali né essere impugnate dinanzi a questi ultimi. Per contro, l’inchiesta e il giudizio della frode fiscale sono di esclusiva competenza delle autorità penali. Le autorità fiscali hanno l’obbligo, in caso di sospetto di frode fiscale, di sporgere denuncia alle autorità penali.
Una tale distinzione nella competenza non esiste nel perseguimento e nel giudizio di infrazioni contro le imposte indirette. In questo caso, le autorità amministrative perseguono e giudicano in linea di principio sia la sottrazione che la truffa in materia di prestazioni e di tasse. Si giunge a un rinvio alle autorità penali soltanto se lo richiede l’accusato o se sembra opportuna una pena detentiva.
Procedimenti
Come si è visto, i procedimenti contro la sottrazione d’imposta diretta vengono condotti dalle autorità amministrative. Si tratta tuttavia di procedure penali. Devono pertanto essere rispettate tutte le garanzie del diritto penale nei confronti dell’accusato, come ad esempio, il divieto dell’obbligo di autoincriminazione. Sebbene si tratti di un procedimento penale non viene applicato il Codice di procedura penale, ma il procedimento è condotto in base ai principi della procedura di tassazione. Nell’inchiesta non possono quindi essere prodotti mezzi di prova ottenuti mediante provvedimenti coattivi in ambito di procedura penale (audizioni di testimoni, confisca). Gli obblighi di deporre e di cooperazione dei contribuenti vigenti nella procedura di tassazione non sono applicabili alla procedura penale, poiché violano il divieto di autoincriminazione.