Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 21Fedlex · Rapporto esplicativo

D’ora in poi, su richiesta di un’amministrazione cantonale delle contribuzioni, la Confederazione potrà svolgere l’inchiesta sulle fattispecie materiali intercantonali. In questo caso l’AFC svolge solo l’inchiesta fino alla stesura del rapporto finale, mentre il giudizio è nuovamente di competenza delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni. Inoltre, l’AFC può deferire a se stessa il perseguimento e il giudizio di reati fiscali, se l’amministrazione cantonale delle contribuzioni competente per l’imposta federale diretta non avvia un procedimento penale nonostante l’ingiunzione dell’AFC.

Procedimenti

Tutti i procedimenti penali fiscali saranno condotti conformemente alle disposizioni della DPA. Questo si verifica già per le imposte indirette e per le indagini speciali dell’AFC. Nel caso delle imposte dirette, il procedimento si basa attualmente sulle norme della procedura di tassazione.

In questo modo si ottiene una semplificazione del diritto procedurale. Per le autorità fiscali cantonali questo comporta un cambiamento sostanziale a livello di contenuto, poiché applicando la DPA esse hanno maggiori possibilità rispetto ad oggi di indagare / rilevare i reati fiscali. Viene così eliminata la discrepanza tra il fatto che i procedimenti per sottrazione d’imposta sono considerati come procedimenti penali, ma che alle autorità competenti vengono forniti solo i mezzi della procedura amministrativa non contenziosa («principio delle pari condizioni»).

La DPA è orientata all’applicazione del diritto da parte delle autorità federali. In particolare, nel federalismo di esecuzione delle imposte dirette le loro istanze di ricorso non sono competenti per valutare le decisioni delle autorità cantonali. Bisogna pertanto apportare adeguamenti per quanto riguarda le procedure di ricorso e le competenze cantonali. Numerose altre disposizioni, in particolare le fattispecie penali contenute nella DPA, non devono essere esplicitamente dichiarate inapplicabili. Le singole leggi tributarie prevalgono in quanto leggi speciali su queste disposizioni della DPA, cosicché le deroghe alla DPA stabilite nelle leggi tributarie possono essere applicate direttamente ed esclusivamente. Ne consegue che l’adeguamento della DPA può essere limitato a pochi articoli indispensabili.

La DPA non esige che si proceda necessariamente a determinate operazioni di inchiesta: in presenza delle prove effettive necessarie al giudizio e se la fattispecie è quindi allestita in modo completo, non è necessario procedere a particolari operazioni di inchiesta ed è possibile stendere immediatamente il processo verbale finale (cfr. art. 37 cpv. 3 DPA). La DPA prevede inoltre il procedimento penale semplificato («procedura abbreviata»): se il contribuente ammette, ad esempio, di non aver dichiarato una parte del reddito per negligenza e se i documenti che mette a disposizione contribuiscono a chiarire i fatti, a determinate condizioni, il decreto penale può essere emanato anche senza stesura preliminare di un processo verbale finale (cfr. art. 65 cpv. 1 DPA). In questo modo è possibile sbrigare i casi meno complessi mediante procedura semplificata, senza dover gravare gli interessati con provvedimenti d’inchiesta dispendiosi.