Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine

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Nei casi bagatella, ossia se la colpa e le conseguenze del fatto sono di lieve entità, si può infine prescindere dalla punizione o anche dal perseguimento penale. Valgono i principi della parte generale del Codice penale.

Grazie a queste modifiche, al procedimento penale in materia di imposte dirette si applicheranno d’ora in poi disposizioni procedurali diverse rispetto a quelle della procedura di ricupero d’imposta. Mentre il primo viene eseguito coerentemente in conformità con i principi del diritto processuale penale, nel secondo si continuano a seguire i principi del diritto amministrativo. Questo comporta che, da un lato, le autorità giudiziarie penali e dall’altro quelle amministrative sono competenti per giudicare eventuali ricorsi. Secondo il diritto vigente le autorità giudiziarie amministrative giudicano ricorsi sia per ricuperi d’imposta sia procedimenti per sottrazione d’imposta.

L’apertura di un procedimento penale presuppone un sufficiente indizio di reato fiscale. Vi è sufficiente indizio di reato se esistono motivi validi e oggettivi per l’esistenza di un reato fiscale e se in base alle informazioni effettive sussiste una certa probabilità che il presunto autore possa essere condannato. Questa concezione è conforme alla protezione di procedimenti penali ingiustificati o inopportuni. La chiara determinazione degli elementi di una fattispecie serve inoltre allo scopo seguente: il sospetto di un determinato reato deve fondarsi su tale determinazione. Tuttavia, non è possibile descrivere gli elementi di sospetto attraverso un metro di valutazione schematico di validità generale.

Mezzi d’indagine

In futuro le autorità fiscali cantonali disporranno delle seguenti possibilità investigative, che non costituiscono provvedimenti coattivi, per indagare su reati fiscali:

 interrogatorio dell’imputato, di testimoni o persone informate (art. 39–41 DPA);  richiesta di informazioni scritte a terzi (art. 40 DPA; per le banche vedi di segui-

to «Richiesta di informazioni presso banche»).

Con l’applicazione delle disposizioni della DPA si garantisce che questi mezzi d’indagine non possano essere impiegati incondizionatamente.

Da un lato deve sussistere un sufficiente sospetto di reato fiscale e quindi essere aperto un procedimento penale.

D’altro lato, i procedimenti penali fiscali sono affidati a funzionari specialmente istruiti a tal fine (art. 20 cpv. 1 DPA). Ciò significa che i responsabili della tassazione possono aprire ed eseguire procedimenti penali solo se hanno conseguito una formazione supplementare.

Le misure adottate nel quadro di un’apertura di un procedimento penale senza sufficienti indizi possono essere impugnate mediante opposizione secondo il diritto penale amministrativo. Se i provvedimenti d’inchiesta sono inammissibili (ad es. perché sono stati adottati senza sufficienti indizi), i risultati (documento, informa-