Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine

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Il fermo è un provvedimento estremamente incisivo. Oggi è possibile ricorrervi nei procedimenti penali in materia di imposte indirette perché la DPA è già applicabile a questi provvedimenti. Tuttavia, un fermo viene disposto molto raramente a motivo del principio di proporzionalità. Esso viene applicato essenzialmente all’IVA, nell’ambito dell’imposta sull’importazione. Tuttavia, questo provvedimento può essere applicato eccezionalmente anche in un’inchiesta generica in materia di imposte dirette per evitare collusioni. Il procedimento è disciplinato nei dettagli dall’articolo 51 DPA: la persona interessata deve essere immediatamente interrogata. Se poi non sussiste alcun motivo d’arresto, la persona interessata deve essere immediatamente rilasciata. Se a seguito dell’interrogatorio è invece confermato il motivo d’arresto, la persona interessata deve essere tradotta senza indugio dinanzi all’autorità giudiziaria cantonale competente a emettere un ordine d’arresto. Questa accerta se sussiste un motivo d’arresto e ne dispone il rilascio o l’arresto (art. 51 segg. DPA).

Il funzionario dell’amministrazione delle contribuzioni non può assolutamente ordinare personalmente l’arresto; questa decisione spetta unicamente all’autorità giudiziaria.

Le norme della DPA illustrate in questa sede garantiscono la verifica sotto il profilo giudiziario di qualsiasi provvedimento coattivo. In tal modo è possibile verificare sotto il profilo giudiziario se vi sia sufficiente indizio di reato nonché se il provvedimento coattivo adottato risulta proporzionato. Inoltre, se viene presentata opposizione, l’ispezione giudiziaria dei documenti può essere verificata prima ancora che venga eseguita. Le prove raccolte indebitamente non possono essere utilizzate e devono essere tolte dagli atti. Di conseguenza non è nemmeno possibile ricorrere a tali prove nell’ambito della procedura di tassazione.

Richiesta di informazioni presso banche

Nel diritto in materia di imposte dirette i contribuenti hanno già oggi l’obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie per una tassazione completa ed esatta, in particolare devono dichiarare tutti i titoli e i crediti, anche quelli nei confronti delle banche (cfr. art. 125 segg. LIFD). Pertanto, il contribuente già oggi non ha alcun diritto alla propria sfera privata in ambito finanziario nei confronti delle autorità fiscali. Nonostante l’obbligo di dichiarazione, la protezione della sfera privata in ambito finanziario viene onorata come pendant dell’onestà fiscale. Per far fronte al timore che un procedimento penale possa essere aperto incondizionatamente al fine di ottenere informazioni sulla procedura di tassazione (riguardo alla protezione giuridica cfr. sopra «Procedimenti» e «Mezzi d’indagine»), la richiesta di informazioni presso banche (contrariamente alla richiesta di informazioni presso altri terzi) prevede un ulteriore ostacolo; ovvero la richiesta di informazioni presso banche necessita dell’autorizzazione del direttore dell’amministrazione cantonale delle contribuzioni interessata.

Reati fiscali nel settore di attività delle persone giuridiche o con ripercussioni sulle stesse