Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine

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I reati fiscali non sono fattispecie di illecito amministrativo, ma criminale. Pertanto, anche per quanto concerne il perseguimento e il giudizio dei reati nel settore di attività delle persone giuridiche o che abbiano effetto su di loro devono essere applicati gli stessi principi generali del diritto penale. Se un reato viene ascritto a una persona fisica, è la persona fisica che deve essere perseguita e giudicata. Questo principio generale del diritto penale veniva finora applicato solo al perseguimento di reati fiscali. In futuro sarà applicato anche ai delitti speciali, ossia al perseguimento delle violazioni di obblighi procedurali, alla sottrazione d’imposta e alla frode fiscale (ai sensi della disposizione riveduta del GAFI). La punibilità della persona giuridica è comunque revocata. Si deve individuare la persona fisica che ha commesso il reato. Ad essa viene attribuito un criterio speciale, ossia l’assoggettamento e l’obbligo di cooperazione della persona giuridica (cfr. art. 6 cpv. 1 DPA e art. 29 CP). Con questa modifica decade anche il parallelismo finora esistente della responsabilità penale della persona giuridica attribuendo, da un lato, le azioni agli organi, e dall’altro la punibilità agli organi esecutivi.

Per quanto concerne i delitti e i crimini fiscali, la persona giuridica ha la sola responsabilità sussidiaria ai sensi dell’articolo 102 CP. Se si tratta di una violazione fiscale, si applica la responsabilità per l’ammanco secondo l’articolo 7 DPA, purché i requisiti siano soddisfatti.

Applicabilità della PG CP

I procedimenti a seguito di un sospetto di reati fiscali sono di natura penale. Pertanto, anche a questi procedimenti si applica in linea di principio la parte generale del Codice penale.

Obblighi di segnalazione

La nuova norma relativa agli obblighi di segnalazione persegue due scopi: da un lato, si deve garantire che in caso di sospetto di reato fiscale o di un’altra infrazione contro il diritto tributario possa essere esaminato l’avvio di un procedimento penale da parte dell’autorità competente. Lo scambio di informazioni essenziali per la lotta ai reati (fiscali) è indispensabile per esaminare i casi di sospetto in maniera equa e coerente. Dall’altro lato, gli obblighi reciproci di segnalazione tra le autorità competenti devono anche garantire che si possa evitare una pena eccessiva. Ciò è impossibile se non si è a conoscenza di altri procedimenti penali. Bisogna provvedere affinché gli obblighi di segnalazione garantiscano il segreto bancario, che continua a sussistere invariato con riserva delle eccezioni legali già esistenti, menzionate al numero 1.4. («Obblighi di denuncia e di segnalazione»). Si rileva infine che a livello internazionale si stanno compiendo sforzi per promuovere la collaborazione delle autorità fiscali nazionale con altre autorità (cfr. commento all’art. 112 AP LIFD/ARS). L’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) terrà conto delle condizioni quadro legislative, restrittive al riguardo.