Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine
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zioni) devono essere tolti dagli atti. Essi non possono pertanto neanche essere considerati legalmente nella procedura di tassazione.
In tal modo si garantisce che i provvedimenti d’inchiesta sono adottati soltanto in presenza di una base solida. Il diritto penale amministrativo mette a disposizione degli interessati la pertinente protezione giuridica.
Inoltre, in futuro saranno a disposizione delle autorità cantonali i seguenti provvedimenti coattivi (art. 45–51 DPA):
sequestro;
perquisizione domiciliare e personale;
fermo.
I provvedimenti coattivi sono forti ingerenze nei diritti di proprietà e della libertà. Deve pertanto essere prestata particolare attenzione al principio di proporzionalità, e non soltanto per quanto riguarda la questione se la misura sia giustificata in considerazione della gravità del sospetto indagato, ma anche per quanto concerne il tipo di esecuzione (cfr. 45 cpv. 1 DPA). La proporzionalità sussiste solo se la misura risulta necessaria, appropriata e ragionevole. Inoltre, non è possibile definire criteri supplementari che consentirebbero di valutare in maniera schematica se, nel caso concreto, la proporzionalità sia data o meno. La proporzionalità dipende sempre da tutte le circostanze del singolo caso. Tuttavia, a titolo di esempio, si può affermare che non sarebbe ragionevole effettuare una perquisizione domiciliare presso un contribuente se in occasione dell’interrogatorio ammette la mancata dichiarazione di un reddito accessorio insignificante mettendo a disposizione tutti i documenti per la verifica. L’esecuzione di provvedimenti coattivi deve essere affidata a funzionari dell’amministrazione interessata, specialmente istruiti a tal fine (cfr. art. 20 cpv. 1 DPA). Questo significa che le amministrazioni cantonali delle contribuzioni devono istruire e aggiornare adeguatamente i loro specialisti. L’assegnazione dei relativi procedimenti a una determinata unità rientra nelle competenze organizzative dei Cantoni.
Il sequestro deve essere effettuato direttamente da questi funzionari specializzati. Contro le decisioni di sequestro sono disponibili rimedi giuridici che devono essere trattati dall’Amministrazione e che – se il provvedimento non viene corretto – devono essere trasmessi al Tribunale.
Anche la perquisizione deve essere effettuata da questi funzionari specializzati. Ciò può essere verificato poiché questa persona deve legittimarsi (art. 49 cpv. 1 DPA). Dato che per effettuare la perquisizione è necessario un ordine di perquisizione del direttore dell’amministrazione delle contribuzioni (cfr. art. 48 cpv. 3 CPA), questo provvedimento può non rientrare nelle competenze del funzionario incaricato. Solo in casi eccezionali – segnatamente se vi è pericolo nel ritardo – il funzionario inquirente dell’amministrazione delle contribuzioni può emettere un mandato di perquisizione. Inoltre, l’interessato può impedire l’ispezione di documenti mediante ricorso, il che comporta l’apposizione di sigilli sulla documentazione interessata. L’ammissibilità dell’ispezione di questi documenti viene poi verificata dall’autorità giudiziaria.