Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine
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2.2.2 Imposte indirette
Fattispecie
La LIP e la LTB contengono disposizioni legali speciali inerenti alla violazione di obblighi procedurali e alla sottrazione d’imposta. Queste disposizioni sono già formulate in modo da corrispondere ai procedimenti e agli obblighi di queste due leggi. Per il procedimento si rimanda inoltre già alla DPA. L’allineamento auspicato per questi due tipi di imposte è essenzialmente già in atto.
In linea di principio vengono riprese le disposizioni penali della LIVA vigente. In occasione della presente revisione sono state chiarite alcune disposizioni penali materiali. Per le infrazioni qualificate (truffa in materia di prestazioni e di tasse) si applicano a tutte le imposte indirette le disposizioni della DPA, che sono oggetto di revisione nell’avamprogetto GAFI.
Competenza
La Confederazione (AFC e AFD) è tuttora competente per il perseguimento e il giudizio di reati in materia di imposte indirette (LIVA, LIP e LTB).
Procedimenti e mezzi d’indagine
Quale diritto procedurale si continua ad applicare la DPA.
Le modifiche proposte della LIVA e della DPA si prefiggono di uniformare il diritto penale in materia di imposte indirette. Si tratta, in particolare, di uniformare le disposizioni relative al diritto penale della LIVA con quelle della LD e di unificare l’insieme delle leggi concernenti altri tributi di competenza dell’AFD. Infatti, in molti procedimenti penali avviati dall’AFD non si configura solo un’infrazione contro la LIVA ma contemporaneamente anche contro un altro disposto federale in materia di tasse, e in particolare contro la LD. È pertanto assolutamente necessario che le disposizioni penali di queste diverse leggi siano armonizzate nella maniera più ampia possibile. Inoltre, le garanzie procedurali stabilite nell’articolo 104 LIVA sono state rielaborate in modo da essere conformi alla CEDU senza pregiudicare l’esecuzione regolare di controlli ai sensi dell’articolo 78 LIVA, come pure di procedimenti penali.
Reati fiscali in un contesto aziendale da parte di o con ripercussioni per le persone giuridiche
In ambito di imposte indirette vige già oggi il principio della personalità attiva. La persona giuridica non è il soggetto del diritto penale. Questi principi vengono mantenuti.
Applicabilità della parte generale del Codice penale
Le disposizioni generali del Codice penale trovano già applicazione nell’ambito della DPA, purché essa non preveda disposizioni diverse.