Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine
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zioni procedurali specifiche comporterebbe, in particolare per l’Amministrazione federale delle dogane, un’irragionevole complicazione.
3.1 Legge federale sul diritto penale amministrativo
Art. 10
L’articolo 10 disciplina la commutazione delle multe di diritto penale amministrativo nei casi in cui la multa non può essere riscossa. Questa disposizione non era stata adeguata alla nuova normativa penale della parte generale del CP. La presente revisione offre l’occasione di abrogare questa disposizione di diritto speciale, affinché in futuro anche la commutazione delle multe di diritto penale amministrativo sia disciplinata dagli articoli 35 e 36 capoversi 2–5 CP in combinato disposto con l’articolo 106 capoverso 5 CP.
Analogamente al diritto vigente, è esclusa la commutazione di una multa per inosservanza di prescrizioni d’ordine (cfr. art. 10 cpv. 1 secondo periodo DPA).
Art. 11
Secondo il diritto vigente il termine di prescrizione dell’azione penale per le contravvenzioni soggette a procedimento e a giudizio secondo la DPA, è di quattro anni (art. 11 cpv. 1 DPA in combinato disposto con l’art. 333 cpv. 6 lett. b CP). Nel diritto penale ordinario l’azione penale per le contravvenzioni si prescrive in tre anni. Questa normativa deve essere ripresa anche per i casi di cui all’articolo 11 capoverso 1 DPA.
Se si tratta di una contravvenzione alle leggi fiscali o ad atti normativi tributari, secondo la legge il termine di prescrizione è di dieci anni (art. 11 cpv. 2 DPA in combinato disposto con l’art. 333 cpv. 6 lett. b CP). In questi casi il termine di prescrizione è quindi superiore a quello previsto per i delitti contro le medesime leggi. Infatti, il termine di prescrizione di quest’ultimi è di sette anni (art. 97 cpv. 1 lett. c CP in combinato disposto con l’art. 2 DPA risp. l’art. 333 cpv. 1 CP). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il termine di prescrizione più lungo previsto per le contravvenzioni si riduce alla durata del termine di prescrizione applicabile al delitto9. Il termine di prescrizione di sette anni previsto da questa giurisprudenza viene ripreso nella formulazione del capoverso 2. Nel contempo occorre eliminare la possibilità di sospensione. In linea di principio il nuovo diritto di prescrizione non prevede alcuna sospensione. L’eliminazione di questa possibilità deve essere compensata con un termine di prescrizione più lungo (cfr. art. 333 cpv. 6 lett. c CP).
La legge federale del 3 ottobre 200810 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI ha permesso di creare, con l’articolo 14 capoverso 4 DPA,
9 cfr. DTF 134 IV 328 consid. 2.1
10 RU 2009 361