Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine

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la fattispecie secondo cui il contrabbando organizzato («truffa qualificata in materia fiscale») è considerato un crimine. L’avamprogetto GAFI estende generalmente questa fattispecie criminosa alle imposte indirette. L’attuale capoverso 3 dell’articolo 11 DPA deve tenere conto del fatto che le infrazioni contro le leggi amministrative della Confederazione non sono più considerate unicamente contravvenzioni o delitti, bensì – come esposto precedentemente – a seconda della fattispecie anche crimini. Occorre quindi adeguare il capoverso 3 in modo tale che comprenda tutti i reati fiscali.

Art. 13 cpv. 2

Questa disposizione si riferisce al caso specifico dell’autodenuncia di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita o di una ditta individuale. Si tratta di evitare di perseguire penalmente l’organo o il rappresentante che presenta la denuncia. Questa modifica permette di armonizzare le condizioni dell’autodenuncia esente da pena delle persone giuridiche ecc. in ambito di imposte indirette.

Art. 14

Capoverso 1 : la pena prevista all’articolo 14 capoverso 1 AP DPA/ARS è adeguata alla parte generale del CP.

Capoverso 2 : il diritto vigente prevede le seguenti pene detentive massime:

 in caso di infrazioni qualificate contro la LD, la legge sull’imposizione del

tabacco (LImT) e la legge sull’imposizione della birra (LIB) la pena detentiva massima è di un anno;

 in caso di sottrazione qualificata dell’IVA la pena detentiva massima è di due

anni; e

 in caso di infrazioni qualificate contro la legge sull’imposizione degli autoveico-

li (LIAut), la legge sull’imposizione degli oli minerali (LIOm) e la legge sull’alcool (LAlc) la pena detentiva massima è di tre anni.

Occorre quindi aumentare a tre anni la pena detentiva prevista per l’autore di una truffa in materia di tasse. Una simile pena è inflitta comunque unicamente se l’amministrazione è stata ingannata con astuzia. La pena prevista è inoltre adeguata alla parte generale del CP.

Capoverso 3 : il capoverso 3 è stato ripreso dal disegno di legge concernente l’attuazione delle Raccomandazioni rivedute del GAFI (art. 14 cpv. 4 AP DPA/GAFI)

Capoverso 4 : secondo il diritto vigente, se le condizioni di cui all’articolo 42 CP sono adempiute, chi commette per la prima volta una truffa in materia di tasse – quindi un delitto – è punito con una pena detentiva e/o una pena pecuniaria con la condizionale, cavandosela quindi meglio di colui che commette una semplice contravvenzione, dato che quest’ultima è punita con una multa. L’articolo 14 capoverso 4 AP DPA proposto rimedia a questa situazione. Al fine di evitare che la forma qualificata della sottrazione d’imposta possa essere punita «solo» con una pena pecuniaria di entità limitata oppure con una pena pecuniaria normalmente accompagnata dalla condizionale, il capoverso 4 prevede che per le infrazioni di cui ai capoversi 1–3 debba essere nel contempo pronunciata anche una multa, il cui importo si