Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine
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L’apertura di un procedimento penale deve risultare negli atti (art. 38 cpv. 1). La prescrizione concernente la comunicazione all’imputato, attualmente contenuta unicamente nell’articolo 104 capoverso 4 LIVA, viene ripresa nell’articolo 38 capoverso 1bis (cfr. al riguardo il commento all’articolo 104 AP LIVA). La decisione di apertura deve quindi designare anche gli imputati. L’inchiesta può tuttavia essere aperta anche contro ignoti. In questi casi, al posto della citazione personale, occorre notificare l’apertura del procedimento contro ignoti.
Art. 39
Questa disposizione concretizza i principi generali del procedimento penale sanciti nella Costituzione e nella giurisprudenza relativa all’articolo 6 CEDU e permette di allinearsi all’articolo 158 CPP (cfr. anche il commento all’articolo 104 AP LIVA).
Art. 46
L’applicazione della DPA alle infrazioni contro le leggi fiscali rende possibile il sequestro dei mezzi di prova, quello conservativo nonché il sequestro dei doni e degli altri profitti che saranno devoluti allo Stato (cpv. 1 e 2). Analogamente alla normativa dell’articolo 263 capoverso 1 lettera b CPP, la disposizione del capoverso 3 prevede ora anche il sequestro di valori patrimoniali utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità.
Art. 61 cpv. 3, secondo periodo
Il diritto vigente accorda all’imputato un termine di dieci giorni per spiegarsi in merito al processo verbale finale. Nella prassi tale termine risulta spesso troppo breve e per questo motivo è prorogato a 30 giorni. Il termine può essere prorogato se vi sono motivi sufficienti e se la proroga è chiesta prima della scadenza del termine. Tra i motivi sufficienti rientra, ad esempio, il caso in cui il procedimento fa riferimento a una fattispecie complessa e gli atti disponibili sono quindi voluminosi.
Art. 72 cpv. 1
Il diritto vigente accorda all’imputato un termine di dieci giorni per chiedere il giudizio di un tribunale. Questo termine è ora fissato a 30 giorni. In questo modo si applicano termini uniformi per spiegarsi in merito al processo verbale finale, per fare opposizione contro il decreto finale e per la richiesta del giudizio di un tribunale.
Art. 91 cpv. 1
Questo articolo rinvia all’articolo 10 DPA, che viene modificato. I rimandi alla commutazione della multa in una pena detentiva devono pertanto essere adeguati anche in questo articolo. I concetti di «arresto» e «carcerazione» devono essere adeguati al Codice penale e sostituiti con «pena detentiva».
3.2 Assistenza in materia penale
L’avamprogetto GAFI prevede un adeguamento della legge del 20 marzo 1981 sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP), al fine di soddisfare le