Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 33Fedlex · Rapporto esplicativo
venga effettuato un elenco più dettagliato rispetto a quello delle leggi sulle imposte dirette. La stessa cosa vale per l’imposta preventiva e le tasse di bollo, poiché a causa dei diversi obblighi dell’autoaccertamento, anche in questi due casi è necessario descrivere più dettagliatamente la sottrazione d’imposta. Per questa ragione è giustificato derogare all’obiettivo di una formulazione unitaria delle fattispecie penali.
Cpv. 1 lett. a
L’autore che falsifica la natura della sua cifra d’affari, dichiarando redditi imponibili come esclusi dall’imposta, riduce il debito fiscale nei confronti dello Stato (art. 96 cpv. 1 lett. a LIVA, prima parte del periodo). In occasione dell’ultima revisione della LIVA, il legislatore ha voluto descrivere con precisione le fattispecie punibili. Affinché possa essere soddisfatta questa richiesta, si devono specificare gli elementi di queste fattispecie, nel senso che chiunque esagera l’entità delle entrate provenienti da prestazioni esenti dall’imposta è punito con una multa.
Cpv. 1 lett. b e c
Queste disposizioni corrispondono alle attuali lettere b e c. Esse sono state adeguate a livello di formulazione.
Cpv. 1 lett. d
L’articolo 27 LIVA stabilisce che chi menziona un’imposta in una fattura senza esservi autorizzato o indica un’imposta troppo elevata per una prestazione, deve l’imposta indicata, a meno che non siano soddisfatte determinate condizioni. Aggiungendo questa fattispecie agli atti punibili ai sensi dell’articolo 96 capoverso 1 è possibile chiarire la punibilità di una persona che in linea di principio non è assoggettata all’imposta, ma che fattura l’IVA ai suoi clienti senza informarne l’AFC.
Cpv. 4 lett. a
La LIVA è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Le disposizioni penali di questa legge sono state sostanzialmente rielaborate rispetto alla vecchia legge (vLIVA RU 2000 1300). Questa rielaborazione sostanziale riguarda anche l’articolo 98 LIVA. Questa disposizione, intitolata «Violazione di obblighi procedurali», dovrebbe corrispondere all’articolo 86 vLIVA, «Messa in pericolo dell’imposta». Oltre alla terminologia, anche la pena prevista per questo genere di infrazione è stata sostanzialmente riformulata. Infatti, mentre l’articolo 86 capoverso 1 vLIVA prevedeva una multa di 30 000 franchi nei casi gravi o di recidiva e il capoverso 2 una multa sino all’importo dell’imposta messa in pericolo o del profitto illecito, l’articolo 98 della nuova legge non si pronuncia sull’entità della multa inflitta. Occorre quindi ricorrere all’articolo 106 capoverso 1 CP – applicabile in virtù del rimando dell’articolo 2 DPA – secondo cui, se la legge non dispone altrimenti, può essere comminata una multa fino a un importo massimo di 10 000 franchi. Questo importo è in contrasto con il principio della parità di trattamento e viola il senso di giustizia.
Nel diritto doganale la distinzione tra messa in pericolo e frode fiscale (sulle importazioni) dipende principalmente dal luogo in cui l’infrazione è rilevata. In effetti, se l’infrazione è accertata in un ufficio doganale nell’ambito di un’ispezione, si ritiene