Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine
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Il primo periodo del capoverso 1 dell’attuale articolo 97 LIVA è superfluo, poiché secondo l’articolo 2 DPA, le disposizioni generali del Codice penale svizzero si applicano ai fatti cui la legislazione amministrativa federale commina una pena, salvo che non sia altrimenti disposto dalla DPA o dalle singole leggi amministrative.
La LIVA, entrata in vigore il 1° gennaio 2010, indica chiaramente le differenti fattispecie dell’infrazione e le descrive dettagliatamente al fine di rendere più prevedibili le conseguenze penali e quindi aumentare la certezza del diritto. Per questo motivo sarebbe contradditorio continuare a stabilire l’entità della multa in base al risultato, ovvero in funzione dell’ammontare d’imposta sottratto, anche se il profitto fiscale ottenuto è superiore all’importo massimo della pena comminata.
L’elenco delle «circostanze aggravanti» rimane invariato.
Art. 99
Per le autorità di perseguimento penale è particolarmente difficile, se non impossibile, dimostrare che il ricettatore sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’imposta sull’importazione dovuta sulle merci acquistate è stata sottratta intenzionalmente. È sufficiente presumere che l’autore del reato sappia o debba supporre che l’imposta è stata sottratta. Questa modifica permette alla LIVA di allinearsi all’articolo 121 LD.
Sebbene l’articolo 99 LIVA (nella versione attuale) non indichi alcuna circostanza aggravante specifica per la ricettazione, il ricettatore è punito con una pena detentiva. Infatti, se all’autore del reato preliminare possono essere attribuite circostanze aggravanti, l’infrazione di cui egli è stato l’autore è considerata un delitto. L’articolo 160 numero 1 capoverso 2 CP e l’articolo 121 LD prevedono nella versione tedesca e italiana che il ricettatore sia «punito con la pena comminata al reato preliminare» [CP] rispettivamente sia «punito con la pena comminata per l’antefatto» [LD] e non con la pena applicabile all’autore del reato preliminare.
Secondo i principi del diritto penale, l’imputato è punito per i propri atti e non per quelli commessi da terzi. Di conseguenza, sembra arbitrario addossare al ricettatore circostanze aggravanti che in realtà devono ricadere sull’autore del reato preliminare. È pertanto arbitrario che il fatto di acquistare una volta della merce da un contrabbandiere senza sapere che quest’ultimo fa mestiere della ricettazione, sia considerato un delitto, mentre l’approvvigionamento regolare di merce da diversi contrabbandieri «non professionali» sia considerato soltanto una contravvenzione. Sebbene l’autorità possa tenere conto di queste circostanze al momento di commisurare la pena, nel caso di un delitto viene effettuata «automaticamente» l’iscrizione nel casellario giudiziale.
Art. 101
Cpv. 1
La versione in vigore dell’articolo 101 capoverso 1 LIVA esclude l’applicazione degli articoli 7, 9, 11, 12 capoverso 4 e 13 DPA in caso di infrazioni contro la LIVA. Tuttavia, queste disposizioni della DPA si applicano a tutte le altre imposte indirette. La modifica dell’articolo 101 capoverso 1 LIVA si impone quindi già solo per il