Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine
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che il debito fiscale venga «solo» messo in pericolo (infrazione della messa in pericolo concreta), mentre se è accertata all’interno del Paese da un team mobile – anche se solo a cinque metri di distanza dagli uffici doganali – il debito fiscale è considerato sottratto. Di conseguenza, si può constatare che l’infrazione della messa in pericolo concreta, esistente già nella vecchia LIVA – specificata nell’articolo 86 vLIVA – non è stata ripresa nella nuova LIVA, poiché nell’articolo 98 LIVA si parla solo dell’infrazione di messa in pericolo astratta. A causa di questa lacuna, la multa comminata per omessa dichiarazione o per dichiarazione inesatta delle merci varia tra i 10 000 e gli 800 000 franchi, a seconda del luogo in cui l’autore del reato subisce il controllo doganale (o può essere ancora più elevata se il profitto fiscale indebitamente ottenuto supera gli 800 000 franchi; si veda l’art. 97 cpv. 1 LIVA nella versione attuale).
Una tale disparità di trattamento non è giustificata dal fatto che l’autore dell’infrazione corra un rischio maggiore di essere controllato se transita da un ufficio doganale. Limitazioni come la mancanza di personale e la necessità di garantire la scorrevolezza del traffico transfrontaliero riducono sempre più la frequenza dei controlli.
La modifica proposta permetterebbe quindi di uniformare sia la descrizione degli atti punibili sia la pena inflitta in materia di «messa in pericolo» di tributi (LD, legge del 21 marzo 1969 sull’imposizione del tabacco [LImT; RS 641.31], legge del 6 ottobre 2006 sull’imposizione della birra [LIB; RS 641.411], LIAut, LIOm, legge del 23 dicembre 2011 sul CO2 [RS 641.71], legge del 19 dicembre 1997 sul traffico pesante [LTTP; RS 641.81]; nella legge del 21 giugno 1932 sull’alcool [LAlc, RS 680] si parla di «messa in pericolo delle tasse»).
Cpv. 4 lett. b
Il legislatore intendeva precisare che il contribuente, pur dovendo partecipare alla procedura amministrativa, non è obbligato a comunicare spontaneamente tutte le informazioni che potrebbero interessare l’Amministrazione. Spetta a quest’ultima invitare il contribuente a fornire queste informazioni. Questa intenzione si trova nella versione tedesca e italiana del testo di legge, ma erroneamente non è stata ripresa in quella francese.
Cpv. 5
Questa modifica permette di allinearsi, per quanto concerne la forma, alle altre leggi tributarie che elencano le circostanze aggravanti in una disposizione separata (cfr. art. 118 e 124 LD). Per quanto riguarda la correzione del rendiconto (attuale art. 96 cpv. 6 LIVA), si rimanda al commento all’articolo 102 AP LIVA/ARS. L’attuale capoverso 6 dell’articolo 96 LIVA è stato abrogato a livello di contenuto.
Cpv. 6
Questa disposizione corrisponde all’attuale capoverso 5.
Art. 97