Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 56Fedlex · Rapporto esplicativo

Il capoverso 4 disciplina le conseguenze dell’autodenuncia delle persone che commettono un reato fiscale in quanto autori senza caratteristiche speciali. Rientrano in questa categoria, da un canto, le persone che commettono il reato fiscale insieme all’autore contribuente (correità) e, dall’altro, le persone che commettono il reato fiscale in rappresentanza del contribuente, sia con o senza la conoscenza e la volontà dell’autore edotto dei propri obblighi (cfr. art. 6 cpv. 1 DPA; inoltre «attuare» ai sensi dell’art. 177 cpv. 3 LIFD).

Capoverso 5: soltanto la persona che si è autodenunciata può beneficiare dell’esenzione dalla pena. Le altre persone che hanno partecipato al reato e che si autodenunciano dopo averlo commesso rimangono punibili, poiché manca la condizione secondo cui il reato non è noto ad alcuna autorità fiscale. Per questo motivo, più persone (correi, partecipanti) che hanno commesso insieme un reato fiscale devono autodenunciarsi simultaneamente, se tutte intendono beneficiare dell’esenzione dalla pena. Se l’organo o il rappresentante di una persona giuridica denuncia una sottrazione d’imposta commessa nell’esercizio della sua attività, alla quale non aveva partecipato, non si tratta di un’autodenuncia, bensì di una denuncia ordinaria di un reato. Se invece vi aveva partecipato, solo lui beneficia dell’esenzione dalla pena, mentre gli eventuali correi o partecipanti rimangono punibili.

L’autodenuncia per sé non legittima una pena fissa, poiché quest’ultima non determinerebbe una commisurazione della pena in funzione della colpevolezza. Una pena fissa tiene unicamente conto dell’autodenuncia, ma non delle altre circostanze fondamentali ai fini della commisurazione della pena. Per questo motivo l’attuale normativa secondo cui, in caso di un’autodenuncia deve essere inflitta in ogni caso una multa pari a un quinto dell’imposta sottratta (cfr. art. 175 cpv. 4 e art. 181a cpv. 5 LIFD), non viene ripresa. Si tiene invece conto dell’autodenuncia conformemente ai principi applicabili nell’ambito della commisurazione della pena (art. 47 segg. CP).

Art. 192

Il capoverso 1: si basa sull’attuale normativa di cui agli articoli 177 capoverso 3 e 178 capoverso 4 LIFD e disciplina l’autodenuncia esente da pena per le persone coinvolte in un reato (istigazione e complicità).

Capoverso 2: se l’organo o il rappresentante di una persona giuridica denuncia una sottrazione d’imposta commessa nell’esercizio della sua attività, alla quale non aveva partecipato, non si tratta di un’autodenuncia, bensì di una denuncia ordinaria di un reato. Se invece vi aveva partecipato, solo lui beneficia dell’esenzione dalla pena, mentre gli eventuali correi o partecipanti rimangono punibili. Si rimanda inoltre al commento all’articolo 193 capoverso 5 AP LIFD/ARS.

Oltre all’autodenuncia esente da pena, anche i motivi d’impunità di cui agli articoli 52 segg. CP determinano una rinuncia al procedimento penale (cfr. art 2 in combinato disposto con gli art. 180 e 191 AP LIFD/ARS). È segnatamente possibile prescindere dal procedimento penale o dal rinvio a giudizio nei casi in cui l’autore ha risarcito il danno e adempie le condizioni per la sospensione condizionale della pena, o