Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine
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nell’interesse dell’imputato, già a uno stadio iniziale del procedimento e non solo al momento del rinvio a giudizio. Inoltre, nei procedimenti che la Confederazione conduce secondo la DPA vige in genere l’obbligo di farsi assistere da un avvocato. Nel caso in cui nel medesimo contesto sono avviati un procedimento concernente l’imposta sul valore aggiunto o l’imposta preventiva e un procedimento concernente l’imposta federale diretta è indubbio che l’imputato vorrà farsi rappresentare dalla medesima persona.
Art. 188
Il capoverso 1 stabilisce che nei casi in cui l’AFC avoca a sé la competenza in materia di procedimenti penali (cfr. art. 185 cpv. 1 secondo periodo AP LIFD/ARS), essa è competente per l’intero procedimento. Diversamente da quanto stabilito nell’articolo 189 AP LIFD/ARS, avocando a sé tale competenza, l’AFC è competente non solo per l’inchiesta ma anche per il giudizio. Questa competenza permane.
Capoverso 2: cfr. il commento all’articolo 183 capoverso 3 AP LIFD/ARS.
Art. 189
La competenza della Confederazione è data anche quando le infrazioni in questione sono state commesse in più Cantoni e uno dei Cantoni interessati fa richiesta all’AFC di condurre l’inchiesta. L’inchiesta assunta dall’AFC consente in questi casi di prescindere dalle frontiere cantonali e agevola ampiamente l’applicazione uniforme del diritto. In questi casi la competenza della Confederazione è limitata all’inchiesta.
Conformemente all’articolo 183 capoverso 2 AP LIFD/ARS, ogni Cantone ha la competenza di perseguire le infrazioni all’imposta federale diretta commesse solo dalle persone che sono contribuenti sul suo territorio. Nel caso dei reati fiscali commessi da contribuenti residenti in più Cantoni, la competenza spetta quindi a più Cantoni. Può sussistere una fattispecie intercantonale se durante il periodo del reato da indagare l’imputato era domiciliato in diversi Cantoni. Poiché, tuttavia, un Cantone non può svolgere inchieste per reati fiscali in un altro Cantone, esso si scontra con i limiti legali del perseguimento penale. Gli obblighi reciproci di comunicazione non consentono di superare questo scoglio. L’inchiesta da parte dell’AFC può quindi rivelarsi opportuna anche quando i presunti reati fiscali sono stati commessi in più Cantoni. Pertanto, in simili situazioni l’intervento della Confederazione avviene in seguito alle limitazioni territoriali dei Cantoni. In questi casi almeno un’amministrazione cantonale delle contribuzioni deve fare richiesta alla Confederazione di condurre l’inchiesta.
Se nello stesso contesto materiale sussiste il sospetto di soppressione di documenti (art. 16 AP DPA/ARS in combinato disposto con l’art. 180 cpv. 1 AP LIFD/ARS) o di favoreggiamento (art. 17 AP DPA/ARS in combinato disposto con l’art. 180 cpv. 1 AP LIFD/ARS) l’AFC può anche indagare su queste fattispecie complesse.
Capoverso 2: dopo la chiusura dell’inchiesta l’AFC, stende il processo verbale finale il quale non viene notificato soltanto all’imputato, bensì anche alle ammini-