Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine
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ne di prescrizione del delitto consumato. È quindi abrogato il termine speciale di prescrizione per il tentativo di sottrazione d’imposta.
Ad eccezione dell’inosservanza di prescrizioni d’ordine, il termine di prescrizione per le azioni penali è di 15 anni.
I reati in ambito di criminalità economica si prescrivono in linea di massima in 15 anni, poiché per questi reati è di regola comminata una pena detentiva superiore a tre anni (cfr. art. 97 cpv. 1 lett. b CP, ad es. in combinato disposto con l’art. 146 CP). Di regola, quando vengono commessi simili reati, le autorità di perseguimento penale ne vengono a conoscenza entro un termine utile, poiché i danneggiati sporgono denuncia. Diversamente da questi reati, i reati fiscali non sono sempre manifesti, sebbene il risultato del reato commesso sia in genere grave. Nella maggior parte dei casi il sospetto di un reato fiscale insorge solo molto tempo dopo che è stato commesso. I termini di prescrizione comparativamente lunghi sono pertanto giustificati dal fatto che le probabilità di scoperta dei reati fiscali sono esigue. Solo in questo modo è possibile impedire che al momento della loro scoperta, i reati fiscali siano prossimi alla prescrizione o addirittura già prescritti. Questo concetto è già perseguito nel disegno di legge federale concernente un adeguamento della LIFD e della LAID alle disposizioni generali del CP19 che attualmente si trova in Parlamento per delibera.
Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue (art. 97 cpv. 3 CP). Questo principio si applica anche ai procedimenti penali fiscali (cfr. art. 333 cpv. 6 lett. d). Per questo motivo è possibile stralciare l’articolo 184 capoverso 2 AP LIFD/aggiornamento LIFD rispettivamente l’articolo 189 capoverso 2 AP LIFD/aggiornamento LIFD, entrambi previsti nella revisione volta ad adeguare e aggiornare la LIFD e la LAID.
Capoverso 2: nel quadro della revisione del diritto in materia di prescrizione20, entrata in vigore il 1° ottobre 2002, sono state abrogate le normative concernenti l’interruzione e la sospensione della prescrizione dell’azione penale. L’articolo 11 capoverso 3 DPA è stato invece espressamente mantenuto (cfr. art. 333 cpv. 6 lett. c CP). Questa disposizione non si applica, perché provocherebbe una proroga sproporzionata dei termini di prescrizione già previsti.
Capoverso 3: nel campo d’applicazione della DPA si considera sentenza di prima istanza la decisione penale ai sensi dell’articolo 70 DPA.
I termini di prescrizione della pena ammontano a:
cinque anni per le multe (conformemente all’art. 11 cpv. 4 DPA in combinato
disposto con l’art. 180 AP LIFD/ARS; attuale art. 121 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 185 cpv. 2 LIFD);
cinque anni per le pene pecuniarie (conformemente all’art. 99 cpv. 1 lett. e CP in
combinato disposto con l’art. 333 cpv. 1 CP risp. con gli art. 2 DPA e 180 AP LIFD/ARS);
19 FF 2012 2543, http://www.admin.ch/ch/i/ff/2012/index0_12.html
20 RU 2002 2986