Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine

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se l’interesse del pubblico e del danneggiato all’attuazione del procedimento penale è di scarsa importanza. Con riferimento ai reati fiscali, un caso di importanza esigua sussiste ad esempio quando non viene dichiarato come valore patrimoniale un libretto di risparmio di meno di 1000 franchi sul quale non avvengono flussi di valore e di conseguenza non vengono dichiarati come reddito nemmeno i relativi proventi. In situazioni simili l’imposta sul reddito sottratta (nel caso dei Cantoni anche l’imposta sulla sostanza) e quindi il risultato del reato sono comparativamente esigui. Tra i casi di importanza esigua rientra pure la mancata dichiarazione di un reddito accessorio (ad es. da un’attività di relatore) se il contribuente consegue diversi redditi accessori di questo tipo e se è possibile imputargli soltanto una colpa ridotta. In vista dell’applicazione dell’articolo 53 CP, nei procedimenti penali fiscali occorre quindi osservare quanto segue:

nel caso dei reati fiscali che si prefiggono una riduzione dell’imposta, il risultato del reato corrisponde all’imposta sottratta. È in questa misura che la comunità e quindi la collettività sono danneggiate. Il contribuente onesto deve compensare la perdita risultante dalle imposte sottratte con un maggiore onere fiscale. Infatti, egli non sopporta soltanto il proprio onere fiscale, ma in parte anche quello degli evasori fiscali. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 53 CP i danneggiati sono la comunità e indirettamente gli altri contribuenti. Il danno è tuttavia meramente temporaneo se l’autore, dopo averlo causato lo ripara – ovvero paga l’imposta dovuta. Nei casi in cui l’imposta dovuta è pagata retroattivamente, non è possibile prescindere dal procedimento penale fondandosi sull’articolo 53 CP. Un simile modo di procedere corrisponderebbe a un’amnistia generale permanente. La sottrazione d’imposta comporterebbe in questa ipotesi il solo pagamento del (ricupero) d’imposta dovuta in ogni caso. In sostanza, solo perché paga (comunque) le imposte, chi viola la legge sarebbe trattato nel medesimo modo di chi sin dal principio si è comportato conformemente alla legge. Un siffatto risultato sarebbe anche in contraddizione con le disposizioni relative alla prima autodenuncia esente da pena.

Art. 193

Capoverso 1: al momento è pendente una revisione che ha per oggetto l’adeguamento alle disposizioni generali del CP delle sanzioni penali e delle disposizioni in materia di prescrizione della LIFD e della LAID18. I termini di prescrizione ivi previsti sono ripresi nell’avamprogetto GAFI (cfr. art. 189 cpv. 1 AP LIFD/GAFI). I termini di prescrizione sanciti all’articolo 196 sono retti per analogia dallo stato di questa revisione, con le seguenti eccezioni:

 l’inizio del decorso dei termini è retto dalle normative della parte generale del

CP (art. 98 CP). Di conseguenza, gli inizi speciali dei termini sanciti nel diritto vigente e ripresi dalla revisione sopra menzionata vengono abbandonati;

 conformemente al principio applicabile del diritto penale, il termine di prescri-

zione dell’azione penale per tentativo di sottrazione d’imposta si basa sul termi-

18 FF 2012 2543