Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine

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 15 anni per le pene detentive (conformemente all’art. 99 cpv. 1 lett. d CP in

combinato disposto con l’art. Art. 333 cpv. 1 CP risp. con gli art. 2 DPA e 180 AP LIFD/ARS).

Poiché questi termini e il loro decorso risultano dai principi generali, non è necessaria una regolamentazione di diritto speciale.

Art. 194

In seguito all’estensione delle fattispecie ai delitti e ai crimini, è ora possibile pronunciare pene pecuniarie. Le pene pecuniarie devono essere riscosse secondo le stesse normative applicate alle multe e alle spese riscosse nel procedimento penale fiscale (cfr. attuale art. 185 cpv. 1 LIFD risp. art. 194 AP LIFD/ARS). Solo quando la pena pecuniaria non viene pagata e non può essere riscossa in via esecutiva, si applicano le normative della parte generale del CP (art. 36 CP).

Il campo d’applicazione dell’attuale articolo 185 capoverso 1 LIFD viene pertanto esteso alla riscossione di pene pecuniarie.

L’articolo 194 rimanda, tra l’altro, all’articolo 166. Anche quest’ultimo viene completato con le pene pecuniarie.

Art. 195

L’articolo 195 capoverso 1 riprende a livello materiale l’attuale articolo 196 capoverso 1, adeguandolo all’estensione e alla nuova formulazione delle fattispecie penali e alle nuove sanzioni ad esse correlate (pene pecuniarie). Esso tiene inoltre conto del fatto che in virtù dell’articolo 70 CP devono essere confiscati i risparmi fiscali conseguiti illecitamente (art. 333 cpv. 1 CP risp. art. 2 DPA in combinato disposto con l’art. 180 AP LIFD/ARS).

Art. 196

L’articolo 196 capoverso 1 AP LIFD/ARS riprende a livello materiale l’attuale articolo 197 capoverso 1 LIFD, adeguandolo all’estensione e alla nuova formulazione delle fattispecie penali e alle nuove sanzioni ad esse correlate (pene pecuniarie).

Art. 197

L’articolo 197 AP LIFD/ARS riprende, con una nuova numerazione degli articoli, l’attuale articolo 198 LIFD.

Art. 198

A seguito della nuova struttura, questo numero d’articolo è superfluo.

Art. 220b