Rapporto esplicativo

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine

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strazioni cantonali delle contribuzioni interessate. In questo modo quest’ultime riprendono la loro competenza procedurale e devono proseguire il procedimento in base ai risultati dell’inchiesta (decreto penale o rinvio a giudizio). Di conseguenza, in virtù dell’articolo 61 DPA esse sono competenti anche per le decisioni relative alle richieste degli imputati di esaminare gli atti e di chiedere provvedimenti d’inchiesta complementari.

Capoverso 3: se nel corso dell’inchiesta dell’AFC emerge che il sospetto iniziale era infondato, l’AFC abbandona autonomamente il procedimento nei confronti di queste persone. Ciò serve a garantire sia l’efficienza sia la certezza del diritto nel procedimento.

Art. 190

Capoverso 1: nella misura in cui il procedimento penale compete alla Confederazione, l’AFC deve informare senza indugio le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate sull’apertura dell’inchiesta penale. Tale informazione viene effettuata inviando all’amministrazione cantonale delle contribuzioni una copia della decisione di apertura del procedimento intimato alla persona interessata. In questo modo viene chiarita la questione della competenza sia tra le autorità, sia nei confronti delle persone interessate. Ciò consente inoltre di coordinare i procedimenti concernenti le imposte cantonali e comunali con quelli concernenti l’imposta federale diretta.

Capoverso 2: l’AFC conduce i procedimenti in collaborazione con le amministrazioni cantonali delle contribuzioni interessate. Questa collaborazione non è menzionata nell’assistenza amministrativa ai sensi degli articoli 111 e 112 LIFD, ragione per cui l’articolo 190 la stabilisce espressamente per tutti i procedimenti penali fiscali condotti dalla Confederazione. In questo modo è possibile garantire che anche nei casi in cui la Confederazione si assume la competenza, venga tenuto conto degli interessi delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni e che quest’ultime possano condurre di comune intesa i procedimenti da avviare concernenti le imposte cantonali e comunali.

Art. 191

Il capoverso 1 riprende l’attuale normativa di cui agli articoli 175 capoverso 3 e 186 capoverso 4 LIFD. In questa disposizione è menzionata l’autodenuncia esente da pena per le persone giuridiche, prevista nel diritto vigente e nell’avamprogetto GAFI (art. 181a cpv. 1 LIFD e art. 186a cpv. 2 AP LIFD/GAFI), dato che in futuro solo le persone fisiche potranno essere perseguite penalmente per sottrazione d’imposta e frode fiscale.

Il capoverso 2 riprende l’attuale normativa di cui all’articolo 178 capoverso 4 LIFD.

Il capoverso 3 riprende l’attuale normativa di cui all’articolo 187 capoverso 2 LIFD, aggiungendo tuttavia un’ulteriore condizione: l’autore che si autodenuncia (ovvero la persona che ha dedotto l’imposta alla fonte, ma non l’ha riversata all’autorità fiscale) deve adoperarsi seriamente per pagare l’imposta alla fonte dovuta.