Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine
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l’amministrazione delle contribuzioni competente rifiuta invece di procedere a un’operazione d’inchiesta, sussiste la possibilità del reclamo ordinario.
Capoversi 5 e 6: se l’AFC ha chiesto il procedimento penale o vi ha partecipato, devono esserle notificati il decreto penale, la decisione penale, il decreto d’abbandono o un ordine di confisca indipendente (cpv. 5 lett. b). Questa normativa corrisponde all’attuale articolo 183 capoverso 3 LIFD. Inoltre, queste decisioni devono essere notificate all’AFC anche nei casi in cui ha chiesto la notifica in un caso concreto. L’AFC deve chiedere la notifica all’amministrazione delle contribuzioni competente prima dell’emanazione del decreto penale, della decisione penale, del decreto d’abbandono o di un ordine di confisca indipendente. In questo modo viene garantito che l’AFC possa ricorrere ai rimedi giuridici di cui al capoverso 6.
Il capoverso 7 stabilisce che dopo il rinvio a giudizio, l’AFC ha gli stessi diritti dell’amministrazione coinvolta. Di conseguenza, l’AFC è considerata parte ai sensi dell’articolo 74 capoverso 1 DPA e può pertanto presentare in particolare proposte di prova (cfr. art. 75 cpv. 2 DPA) o ricorrere autonomamente ai rimedi giuridici previsti dal CPP contro le decisioni dei tribunali cantonali (cfr. art. 80 DPA).
Art. 186
La DPA si applica soltanto per analogia ai procedimenti delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni. È pertanto necessario disporre di una normativa secondo cui viene stabilito che i diritti conferiti al pubblico ministero della Confederazione conformemente alla DPA spettano anche al ministero pubblico cantonale.
Art. 187
Per quanto riguarda il patrocinio dell’imputato, nei procedimenti penali fiscali sussiste l’obbligo di essere assistito da un avvocato (cfr. art. 32 cpv. 2 lett. a DPA). Nel caso delle contravvenzioni, le amministrazioni cantonali delle contribuzioni possono tuttavia ammettere come difensori penali anche persone che non sono avvocati. Per quanto concerne il procedimento penale fiscale viene pertanto ripresa la normativa del diritto penale ordinario in materia di infrazioni, prevista dal CCP (cfr. art. 127 cpv. 4 CPP). Tale normativa tiene conto del fatto che nei confronti delle amministrazioni delle contribuzioni, i contribuenti si fanno spesso rappresentare anche da altri gruppi professionali (ad es. fiduciari). Questa normativa non si applica tuttavia alla rappresentanza dinnanzi al Tribunale federale, riservata esclusivamente agli avvocati autorizzati a esercitare la rappresentanza a titolo professionale (cfr. art. 40 cpv. 1 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale; RS 173.110).
La rappresentanza da parte di persone che nono sono avvocati non sembra opportuna in tutti i procedimenti dinnanzi alle autorità amministrative, anche se in questo modo l’evoluzione dello stato di presunzione può rendere necessario il cambiamento del rappresentante o il ricorso a titolo complementare a un avvocato. Infatti, dal momento del rinvio a giudizio sussiste in ogni caso l’obbligo di farsi assistere da un avvocato. Un eventuale cambiamento del difensore deve essere effettuato, soprattutto