Rapporto esplicativo
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 67 pagine
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riguarda segnatamente la questione di quale autorità cantonale decide al posto della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale in merito alle operazioni d’inchiesta delle autorità fiscali (cfr. art. 26 DPA), alle condanne nelle spese (cfr. art. 96 cpv. 1 DPA), alle decisioni di indennità (cfr art. 100 cpv. 4 DPA), alle decisioni sul reclamo delle amministrazioni cantonali delle contribuzioni (cfr. art. 27 DPA) oppure in merito alle contestazioni in materia di ricusazione (cfr. art. 29 cpv. 2 DPA). Nel caso di siffatte contestazioni, il CPP prevede in parte la competenza della giurisdizione di reclamo ai sensi dell’articolo 20 CCP (cfr. art. 393, art. 59 cpv. 1 lett. b CPP). La normativa di cui al capoverso 1 si colloca in questa regolamentazione delle competenze.
Capoverso 2: se è stato chiesto il giudizio di un tribunale ai sensi degli articoli 21 capoverso 2, 71 o 72 DPA, l’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta deve procedere al rinvio a giudizio che avviene con la trasmissione degli atti al tribunale competente per il tramite del ministero pubblico cantonale.
Art. 185
L’AFC esercita la vigilanza sull’esecuzione della legge federale sull’imposta federale diretta (cfr. art. 102 segg. LIFD). A tale vigilanza è tra l’altro vincolata la possibilità di chiedere l’apertura di un procedimento penale per le infrazioni alla presente legge e di partecipare ai procedimenti penali che hanno per oggetto le infrazioni alla presente legge. Già il diritto vigente prevede che l’AFC possa chiedere l’apertura di un procedimento penale da parte dell’amministrazione cantonale dell’imposta federale diretta e delle autorità penali (cfr. art. 183 cpv. 2 LIFD, art. 188 cpv. 4 LIFD). Questa normativa è stata ripresa al capoverso 1. Se un’amministrazione cantonale delle contribuzioni non ottempera alla richiesta di aprire un procedimento penale, l’AFC può, nel proprio ambito di competenza, avviare e portare a termine un simile procedimento (cfr. art. 188 cpv. 1 AP LIFD/ARS). In questi casi il Cantone perde la competenza in materia di perseguimento e giudizio di questi reati.
Capoversi 2 e 3: il capoverso 2 stabilisce che se l’AFC vuole partecipare al procedimento, essa deve dichiararlo espressamente all’amministrazione delle contribuzioni che conduce il procedimento. Questa dichiarazione non è più possibile dopo l’emanazione del decreto penale. La partecipazione al procedimento dopo l’emanazione del decreto penale è possibile unicamente nel quadro dei rimedi giuridici a disposizione dell’AFC ai sensi del capoverso 6. Se invece la dichiarazione avviene per tempo, l’AFC dispone dei diritti menzionati al capoverso 3. Secondo questa disposizione, l’AFC può esigere che l’amministrazione delle contribuzioni competente prenda determinati provvedimenti d’inchiesta. L’AFC può inoltre partecipare agli atti procedurali ed esprimersi sulla causa e sulla procedura (lett. b e c).
Il capoverso 4 conferisce all’AFC la possibilità di interporre reclamo contro le operazioni d’inchiesta dell’amministrazione delle contribuzioni ai sensi degli articoli 26 e 27 DPA. In questo modo l’AFC può interporre reclamo contro le omissioni, in particolare nei casi in cui l’amministrazione delle contribuzioni competente non procede alle operazioni d’inchiesta richieste oppure rimane inattiva. Se