Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 48 pagine

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chiara delimitazione, chiunque non dichiari correttamente la propria sostanza oppure dimentichi di dichiararne alcuni elementi sarà perseguito con il massimo rigore.

A parere dell’OAD-ASA [e ASA44] il confine tra la menzogna semplice e l’astuzia è labile. Non sarebbe parimenti chiaro il momento in cui una menzogna diventa un castello di menzogne oppure se sussiste astuzia nel caso in cui un contribuente non dovesse reagire a una domanda del fisco e omettesse alcuni dati42.

«Inoltre, l’OREF [e GPF44] osserva che, secondo la giurisprudenza, fornire informazioni false equivale a comportarsi con astuzia, fatto salvo se l'ingannato, viste le circostanze, non ha proceduto alle dovute verifiche elementari. Trasposta in ambito fiscale, l’astuzia si realizzerebbe quasi sistematicamente nei casi di sottrazione d’imposta, poiché gli autori confiderebbero nel fatto che l’amministrazione non disponga dei mezzi necessari per verificare se mancano elementi imponibili nella loro dichiarazione. (...) A questo proposito, secondo l'ASB la dottrina osserva giustamente che la giurisprudenza relativa alla truffa dell'articolo 146 CP non dovrebbe poter essere semplicemente trasposta alla relazione speciale esistente tra il contribuente e le autorità fiscali. Infatti in questo caso esisterebbe una relazione di subordinazione e la verifica delle informazioni del contribuente sarebbe proprio uno dei compiti dell’autorità fiscale. Quest’ultima disporrebbe appunto di strumenti che i privati non hanno. Bisognerebbe pertanto tenere conto delle specificità della procedura di tassazione per determinare il limite tra la comunicazione di informazioni false e l’astuzia. L’UBCS è dello stesso avviso. In questo ambito l’ASG osserva che lo Stato non può essere una vittima dell’astuzia e che il modello dell’astuzia deve dunque essere respinto nel diritto penale fiscale.45»

«Secondo l’ASB l’elemento "confermandone [all’autorità fiscale] con astuzia l’errore" crea una nuova fattispecie che in taluni casi include anche la semplice omissione di dichiarare. Infatti, non soltanto il limite tra sottrazione d’imposta semplice e truffa fiscale verrebbe meno, ma soprattutto l’atto di impedire la scoperta della truffa fiscale sarebbe già punibile. (…). Pertanto, se la nozione di astuzia dovesse essere mantenuta, l’ASB, Raiffeisen e l’UBCS ne esigono lo stralcio. La FSA e l’OAD FSA/FSN condividono il parere che tale fattispecie è troppo severa. Secondo l’UDC, è molto vaga e non permette di definire un limite chiaro tra truffa fiscale e sottrazione d’imposta.46»

 Diversi

«Il PLR Genève e l’ABPS osservano che l’estensione all’astuzia modifica considerevolmente i rapporti tra cittadino e Stato e compromette l’equilibrio tra il diritto del cittadino alla protezione della sfera privata finanziaria e la necessità dello Stato di riscuotere le imposte dovute. Secondo l’ABPS, questa nozione mette in discussione l’intero sistema fiscale svizzero e, a queste condizioni, nulla giustifica più la riscossione di un’imposta di garanzia come l’imposta preventiva. Il PLR considera centrale che un tribunale decida, in veste di istanza indipendente, sull’esistenza di un sospetto fondato prima che la protezione della sfera privata venga infranta. Combinare la proposta attuale con quella della revisione del diritto penale fiscale concernente le misure procedurali comporterebbe un considerevole indebolimento della sfera privata. Una tale discussione non dovrebbe tuttavia avvenire nel quadro dell’attuazione delle Raccomandazioni del GAFI.46»

«In merito alla definizione di astuzia, la SATC ricorda che le strutture offshore sono nella maggior parte dei casi utilizzate per scopi assolutamente legittimi e che il mero impiego di tali strutture non può costituire un indizio di astuzia.46»

44 Nella consultazione sulla revisione del diritto penale fiscale. 45 Rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pag. 44 seg. 46 Rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pag. 45.