Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 48 pagine

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Secondo l’OC IVA, economiesuisse e la CF, per motivi legati alla certezza del diritto, non deve essere abrogato l’obbligo delle autorità di emanare decreti di non luogo a procedere o di abbandono (art. 103 cpv. 4 LIVA).

Confronta al riguardo anche le considerazioni al numero 4.4.1.

7.3.3 Autodenuncia

In merito all’autodenuncia26, l’OC IVA, economiesuisse e la CF richiamano l’attenzione

sull’obbligo del contribuente di correggere errori constatati in periodi fiscali precedenti.

L’adempimento di tale obbligo non dovrebbe comportare sanzioni penali.

L’ASA mette in relazione l’articolo 13 DPA con l’articolo 96 capoverso 6 LIVA che secondo l’avamprogetto dovrebbe essere abrogato. Spiega inoltre che di regola nell’ambito

dell’autotassazione in materia di IVA non esisterebbe alcuna sottrazione d’imposta, nella maggior parte dei casi le correzioni e le autodenunce risulterebbero da valutazioni e interpretazioni divergenti dei fatti. L’applicazione della LIVA e delle sue ordinanze/ dei suoi opuscoli solleverebbero continuamente interrogativi nella prassi. Le conseguente sarebbero interpretazioni e modalità di applicazione della legge che potrebbero condurre a «un’infrazione intenzionale di medesima natura» ai sensi dell’articolo 13 DPA. Pertanto l’ASA ritiene che nel caso dell’IVA debba essere possibile effettuare più volte correzioni senza incorrere in una sanzione, anche se è già stata presentata in passato un’autodenuncia per un’infrazione intenzionale di medesima natura. Pertanto l’attuale regolamentazione27 dovrebbe essere mantenuta e il rimando dell’articolo 102 capoverso 2 AP LIVA all’articolo 13 AP DPA dovrebbe essere stralciato.

Confronta ulteriori pareri concernenti l’autodenuncia al numero 4.3 (riguardo alla DPA) e al numero 8.12.1 (riguardo alle imposte dirette).

7.3.4 Assistenza amministrativa e obbligo di comunicare

I pareri sull’assistenza amministrativa e sull’obbligo di comunicare28 sono riassunti al numero 8.1.

8 Pareri relativi alle singole disposizioni dell’AP LIFD e dell’AP LAID

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione si sono espressi unicamente sulla LIFD. Si presuppone che le loro considerazioni siano valide per analogia anche per ogni disposizione dello stesso tenore contenuta nella LAID. Di seguito vengono quindi riassunti e presentati insieme i risultati della consultazione su entrambe le leggi.

8.1 Assistenza amministrativa e obbligo di comunicare

Il Cantone JU, la StSK, l’USS, TrS e il PS sono a favore dell’istituzione di un obbligo di comunicare per le autorità della Confederazione e dei Cantoni se nell’ambito della loro attività ufficiale presumono che una tassazione sia incompleta. Mentre il Cantone TI è d’accordo su questa estensione, il Cantone FR teme un effetto controproduttivo, poiché tutti i dati concernenti una persona soggetta alla pubblica amministrazione («administré») sarebbero automaticamente resi accessibili.

26 Art. 102 AP LIVA 27 Art. 96 cpv. 6 LIVA 28 Art. 75 AP LIVA