Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 48 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 22Fedlex · Rapporto sui risultati
Non sono pervenuti pareri in merito alla definizione delle fattispecie oggettive e soggettive, ad eccezione della frode fiscale e della frode fiscale qualificata. Sulla fattispecie della frode fiscale, ripresa dall’avamprogetto GAFI32, sono state fatte le osservazioni riportate di seguito.
Combinazione dell’uso di documenti falsi33 e dell’astuzia34: la CDCF, la maggioranza dei Cantoni (AG, AR, BL, FR, GE, GL, GR, LU, OW, SG, SO, SZ, TG, UR, ZG), il PBD e I Verdi sono favorevoli alla combinazione dell’uso di documenti falsi e dell’astuzia anche se ritengono che stabilire la soglia dell’astuzia possa talvolta essere difficile e solo la giurisprudenza sarà verosimilmente in grado di fissare tra qualche anno elementi concreti. SIC Svizzera pensa valga la pena esaminare questo modello ma soltanto nel quadro della riforma del diritto penale fiscale. (…)35.
Il PS dichiara di essere d’accordo sulla combinazione dell’uso di documenti falsi e dell’astuzia. Anche I Verdi la sostengono almeno per quanto concerne la qualifica di delitto36.
«Il Cantone VD può accogliere la creazione di questo tipo di truffa ma considera che debba essere definita più precisamente dopo la consultazione delle cerchie interessate. (…). A giudizio del Cantone JU la definizione di inganno con astuzia porrebbe dei problemi di attuazione pratica. In particolare non sarebbe semplice stabilire il limite tra sottrazione d’imposta e truffa fiscale nel caso in cui un contribuente si rifiutasse di collaborare con l’autorità fiscale che ha avviato una procedura nei suoi confronti. Inoltre, siccome la definizione stessa di questa nozione sarebbe soggetta a molteplici interpretazioni, ogni Cantone potrebbe attuarla in modo diverso. Ciò potrebbe pregiudicare la parità di trattamento tra contribuenti di Cantoni differenti e le procedure eseguite creerebbero incertezza giuridica.37»
Mentre nella consultazione sull’avamprogetto GAFI la FSA era contraria al requisito dell’astuzia quale elemento costitutivo della fattispecie, nella consultazione concernente la revisione del diritto penale fiscale essa si esprime a favore dell’introduzione esclusiva di tale requisito. La fattispecie della frode fiscale dovrebbe fondarsi sull’astuzia e l’uso di documenti falsi dovrebbe essere considerato frode fiscale soltanto se è un mezzo per ingannare con astuzia o per confermare subdolamente l’errore. Attualmente il medesimo reato comporterebbe una pena notevolmente maggiore nel settore imprenditoriale (frode fiscale) rispetto al settore privato (sottrazione d’imposta), poiché per quasi ogni riduzione d’imposta di un’impresa è in gioco un documento falso. La combinazione dell’uso di documenti falsi e dell’astuzia fornirebbe quasi sempre la prova di un delitto.
A parere del Cantone UR38 e del PLR l’attuale fattispecie della frode fiscale dovrebbe essere estesa soltanto alla sottrazione intenzionale e ripetuta di importanti somme d’imposta.
Anche per il Cantone TI39 non sussiste alcun motivo di procedere alla modifica della fattispecie della frode fiscale attuale, prevedendo un ulteriore caso quale l’uso di astuzia. Occorrerebbe prevedere la punibilità per la frode fiscale, quale delitto, non solo quando sono stati utilizzati documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, ma tener conto dell’importo
32 Art. 186 AP LIFD/GAFI ≈ art. 177 AP LIFD; art. 59 AP LAID/GAFI ≈ art. 55c AP LAID. 33 Cfr. art. 177 cpv. 1 lett. a AP LIFD; art. 55c cpv. 1 lett. a AP LAID. 34 Cfr. art. 177 cpv. 1 lett. b AP LIFD; art. 55c cpv. 1 lett. b AP LAID. 35 Cfr. rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pag. 43. 36 Un crimine (o un reato preliminare al riciclaggio di denaro) è dato quando la sottrazione d’imposta si fonda sull’uso consapevole di documenti falsi o sull’inganno con astuzia. 37 Rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pag. 43. 38 Rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pag. 45. 39 Nel quadro della consultazione concernente l’avamprogetto GAFI, il Cantone TI affermava «Non esiste alcun motivo per procedere alla modifica della fattispecie della frode fiscale attuale, prevedendo un ulteriore caso quale l’uso di astuzia (lett. b). Questa fattispecie dovrebbe, eventualmente, essere presa in considerazione nell’ambito della definizione del crimine quale reato a monte del riciclaggio di denaro.»