Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 48 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 23Fedlex · Rapporto sui risultati

sottratto, al fine di evitare che casi di piccola entità siano perseguiti con conseguenze penali non proporzionate al reato commesso. Esso propone pertanto una modifica del testo di legge. Di simile opinione è anche la CF secondo cui, nonostante l’uso dell’astuzia, i casi bagatella non dovrebbero essere qualificati come frode fiscale se l’imposta sottratta è inferiore a un determinato importo.

Astuzia come elemento costitutivo della fattispecie: la CDCF, diversi Cantoni (FR, GR, LU, NW, OW, SH, SZ, ZG, ZH) e la CF40 si dichiarano esplicitamente a favore dell’inganno con astuzia come variante della fattispecie della frode fiscale. Ritengono segnatamente che il criterio dell’astuzia possa tenere conto delle numerose forme della realtà economica. L’autorità in quanto vittima dell’inganno non costituirebbe un elemento nuovo (cfr. art. 14 DPA [anche se in questo caso sussisterebbero tuttavia altri obblighi d’inchiesta]; frode nell’ambito dell’aiuto sociale).

A parere del PPD l’inganno con astuzia delle autorità fiscali dovrebbe essere punibile.

«L’USAM osserva che la definizione di reati fiscali gravi è problematica e il campo di applicazione dovrebbe essere descritto in modo più preciso. In particolare sarebbe necessario fissare criteri oggettivi e misurabili che permettano di determinare l’astuzia. Secondo alliance sud, la definizione proposta è troppo imprecisa e restrittiva. Essa non includerebbe tutti i reati fiscali commessi con astuzia che privano lo Stato interessato di importanti risorse per il finanziamento del bene pubblico. La DB ritiene opportuno definire più precisamente nella legge cosa sia un inganno con astuzia. Queste due organizzazioni chiedono in particolare di precisare esplicitamente che l’uso di strutture finanziarie complesse (ad es. la costituzione e la omessa dichiarazione di una società di gestione patrimoniale extraterritoriale o la creazione di strutture opache destinate a effettuare sottrazioni d’imposta) o che l’intervento di terzi per dissimulare un’identità (prestanome) costituiscano un inganno con astuzia.41»

Gli oppositori adducono diversi motivi contro l’introduzione dell’astuzia come elemento costitutivo della fattispecie della frode fiscale, che possono essere raggruppati come segue:

 non è necessario prevedere l’uso dell’astuzia nella commissione del reato per soddisfare

le raccomandazioni del GAFI42;

 difficoltà pratiche per gli intermediari finanziari e di conseguenza un notevole aumento

delle comunicazioni di sospetto42;

 la nuova formulazione della fattispecie contraddice il testo dell’iniziativa «Sì alla protezio-

ne della sfera privata» (PLR Genève, ABPS);

 la rinuncia a un elemento soggettivo, come in questo caso l’astuzia, per la distinzione tra

sottrazione d’imposta e frode fiscale è stata finora chiaramente voluta e ha dato buoni risultati (ASA);

 la nozione di astuzia è vaga; genera questioni di delimitazione complesse; va troppo ol-

tre:43

l’UDC e l’ASB affermano l’introduzione del modello dell’astuzia cancellerebbe il limite tra sottrazione d’imposta e frode fiscale. Inoltre l’UDC teme che in futuro, in assenza di una

40 Ma soltanto a partire da un determinato importo dell’imposta sottratta. 41 Rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pag. 43 seg. 42 Cfr. al riguardo il rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pag. 44. Anche il Forum OAD, GPF e l’ABPS hanno addotto il medesimo motivo nel quadro della consultazione sulla revisione del diritto penale fiscale. 43 Oltre ai pareri ripresi dal rapporto sui risultati GAFI esposti qui di seguito, per questo motivo si sono dichiarati contrari all’introduzione del requisito dell’astuzia nella fattispecie della frode fiscale anche la CCIG, il PLR Genève, l’USC e l’USAM.