Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 48 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 25Fedlex · Rapporto sui risultati
Come alternativa alla nozione di astuzia ai sensi dell’articolo 146 CP, GPF propone di «ispirarsi alla nozione di “frode fiscale” dell’articolo 26 della Convenzione tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito che riprende ampiamente la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all’articolo 3 capoverso 3 AIMP. In altri termini si realizzerebbe un comportamento fraudolento quando un contribuente utilizza o ha l’intenzione di utilizzare, al fine di ingannare le autorità fiscali, documenti falsi o falsificati oppure un castello di menzogne. GPF respinge tuttavia un’interpretazione troppo ampia come quella che emerge dal Mutual Agreement del 23 gennaio 2003.47»
Secondo l’ARIF «l’uso di documenti falsi dovrebbe inoltre rappresentare soltanto un semplice indizio dell’inganno con astuzia48».
Nozione di documenti: «l’ASB, la FSA49 e l’OAD FSA/FSN, Raiffeisen e l’UBCS hanno espresso il desiderio di limitare ai documenti e altre attestazioni di terzi la nozione di documenti ai sensi della lettera a [dell’articolo 177 capoverso 1 AP LIFD]. Chiedono di conseguenza che i libri contabili, bilanci e conti economici siano stralciati da questa lettera. Sarebbe infatti problematico qualificare come documenti gli atti forniti dal contribuente stesso, poiché questi ultimi non costituirebbero una relazione di fiducia tra il contribuente e il fisco. Questa fattispecie implicherebbe inoltre che dal momento in cui i bilanci o i conti economici sono forniti, di fatto qualsiasi sottrazione d’imposta soddisfa l’elemento costitutivo oggettivo della truffa. Ne conseguirebbe una disparità di trattamento tra il contribuente che deve fornire questi atti contabili e chi non sottostà a tale obbligo.50»
8.2.3 Frode fiscale qualificata
In merito alla fattispecie della frode fiscale qualificata51 che costituisce un crimine in quanto reato preliminare al riciclaggio di denaro, nella consultazione concernente l’avamprogetto GAFI sono state fatte le osservazioni raggruppate di seguito:
l’ARIF non ritiene giustificato prevedere una truffa fiscale distinta da quella di diritto penale comune. Infatti una truffa fiscale dovrebbe costituire un crimine indipendentemente dall’ammontare della truffa48.
«Per la DB, il reato proposto non è sufficiente. Fondamentalmente qualsiasi forma intenzionale di sottrazione d’imposta – eccetto forse i casi bagatella – dovrebbe essere considerata un reato preliminare al riciclaggio di denaro ed essere motivo sufficiente per autorizzare la sospensione del segreto bancario. L’attuale distinzione tra frode fiscale e sottrazione d’imposta – o tra delitto fiscale e crimine fiscale secondo l’avamprogetto – è artificiale, arbitraria e difficilmente difendibile dal punto di vista della politica estera della Svizzera.48»
Secondo la FTAF, che respinge il modello dell’inganno con astuzia, gli elementi qualificanti dovrebbero essere gli stessi previsti dal vigente articolo 14 capoverso 4 DPA (indebito profitto particolarmente considerevole; banda formata per agire in maniera sistematica per conseguire ricavi importanti).
8.2.4 Distinzione tra delitto fiscale e crimine fiscale: valore soglia
47 Rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pag. 45 (corsivo nella versione originale). 48 Rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pag. 46. 49 Nel parere concernente la revisione del diritto penale fiscale la FSA non riprende più questa critica e si esprime a favore del modello dell’astuzia purché l’uso di documenti falsi sia considerato frode fiscale soltanto se è un mezzo per ingannare con astuzia o confermare subdolamente l’errore. 50 Rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pag. 45.
51 bis bis Art. 177 cpv. 2 AP LIFD ≈ art. 186 cpv. 1 AP LIFD/GAFI; art. 55c cpv. 2 LAID ≈ art. 59 cpv. 1 AP LAID/GAFI.