Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 48 pagine
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Altri partecipanti considerano le pesanti sanzioni risultanti dalla regolamentazione propo-
sta inaccettabili, in particolare se la persona multata ha agito su richiesta degli organi della persona giuridica e non ha tratto alcun profitto dalla sottrazione d’imposta
(PLR Genève, FER, GPF, OREF, USAM, ABPS).
Per l’ABPS e la FER la regolamentazione prevista contiene un inasprimento rispetto al
diritto vigente, poiché attualmente la partecipazione a una sottrazione d’imposta con ripercussioni per una persona giuridica sarebbe passibile di norma di una multa massima di 10 000 franchi56.
8.3.4 Concorso di infrazioni (cumulo, inasprimento della pena)
Conformemente all’avamprogetto in futuro non sarà più possibile cumulare le multe per reati fiscali57. Per le considerazioni illustrate di seguito alcuni Cantoni (AG, AI, AR, BE, OW, SG, VD) respingono queste modifiche. Nel diritto fiscale l’inasprimento della pena non avrebbe senso, poiché al contrario del diritto penale ordinario l’importo della multa è definito in funzione dell’imposta sottratta. L’applicazione del principio dell’inasprimento permetterebbe di alleggerire notevolmente la pena. Inoltre il divieto di cumulo avrebbe come conseguenza che nel caso della sottrazione d’imposta commessa per diversi periodi fiscali verrebbero comminate multe più basse rispetto a una sottrazione d’imposta unica della medesima entità. Ciò costituirebbe una disparità di trattamento. Nel rapporto tra frode fiscale e sottrazione d’imposta durante più periodi fiscali si presenterebbe una problematica simile.
Alcuni Cantoni (AI, AG, AR, BS, FR, LU, NW, SG, SH, SO, SZ, ZG, ZH), la CDCF, la FSA constatano che la regolamentazione proposta non permette di procedere a un’unificazione dei tipi d’imposta, contraddicendo pertanto l’obiettivo dell’avamprogetto. Inoltre una parte di questi partecipanti sottolinea che il cumulo o il non cumulo delle multe dipenda dalla casualità. Infatti spiegano che per l’imposta preventiva e le tasse di bollo continuerebbe a essere previsto il cumulo delle multe mentre per i reati fiscali in ambito di IVA perseguiti dall’Amministrazione federale delle dogane sarebbe prescritto l’inasprimento della pena58. Per gli altri reati fiscali relativi all’IVA verrebbe revocata l’inapplicabilità dell’articolo 9 DPA59 introdotta nel quadro della riforma dell’IVA. La LIFD esigerebbe di tenere adeguatamente conto delle condanne con sentenza passata in giudicato nello stesso contesto fattuale60, mentre mancherebbe una regolamentazione equivalente per le imposte indirette. Pertanto bisognerebbe esaminare se il concorso reciproco fra i reati concernenti i diversi tipi d’imposta debba essere disciplinato uniformemente nella DPA. I partecipanti menzionati concludono che l’avamprogetto sarebbe lacunoso e non contemplerebbe tutte le possibili situazioni.
Anche l’OC IVA ed economiesuisse segnalano contraddizioni riguardanti l’applicabilità o l’inapplicabilità dell’articolo 9 DPA. Da una parte, in merito all’AP LIVA ritengono che una multa unica non sia applicabile in caso di concorso fra un atto punibile secondo il diritto comune e un’infrazione che deve essere perseguita nell’ambito della procedura penale amministrativa. Pertanto l’articolo 9 DPA dovrebbe (nuovamente) essere applicato. D’altra parte escludono esplicitamente l’applicazione dell’articolo 9 DPA per quanto riguarda le imposte dirette61.
56 Art. 181 cpv. 3 in combinato disposto con l’art. 177 cpv. 2 LIFD; art. 57 cpv. 1 secondo periodo in combinato disposto con l’art. 56 cpv. 3 LAID. 57 Art. 180 cpv. 2 AP LIFD; art. 58 cpv. 2 AP LAID. 58 Art. 101 cpv. 4 LIVA 59 Art. 101 cpv. 1 LIVA 60 Cfr. art. 181 AP LIFD. 61 Rapporto esplicativo pag. 36 contrariamente all’art. 180 cpv. 2 AP LIFD e all’art. 58 cpv. 2 AP LAID.