Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 48 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 33Fedlex · Rapporto sui risultati

8.4.1 Pareri relativi alla proposta secondo l’avamprogetto

In linea di principio i Cantoni AR, BE, BL, FR, GE, JU, LU, NW, OW, SH, SZ, TG, la CDCF e l’USS sostengono la proposta che consiste nella competenza delle autorità fiscali per l’inchiesta e il giudizio di tutti i reati fiscali con riserva del rinvio a giudizio e della trasmissione degli atti a un tribunale se lo richiede l’imputato o se sembra opportuna una pena detentiva.

I Cantoni BL, BS, TI e ZG chiedono che i Cantoni siano liberi di decidere se lasciare condurre alle autorità fiscali o ai ministeri pubblici le inchieste sui reati fiscali in generale o solo su determinate categorie di reati fiscali (contravvenzioni, delitti, crimini).

La proposta è messa in discussione dai Cantoni VS e SG e da economiesuisse: la competenza delle autorità fiscali contrasterebbe con i principi del diritto moderno, creerebbe problemi in merito alla separazione dei poteri, farebbe sorgere conflitti di interesse e l’indipendenza non sarebbe garantita. Inoltre i nuovi mezzi d’indagine presuppongono conoscenze specifiche e l’esame della sussistenza dell’astuzia costituirebbe una particolare sfida per le autorità competenti.

Per il Cantone TI è auspicabile che la legge attribuisca alle autorità fiscali il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni che non superano una certa soglia di gravità e ritiene preferibile che la competenza per il perseguimento dei reati fiscali sia attribuita alla magistratura penale.

Il PPD respinge la competenza proposta e chiede di mantenere le competenze previste attualmente per la sottrazione d’imposta e la frode fiscale.

8.4.2 Ruolo e funzione delle autorità penali ordinarie secondo l’avamprogetto

Rappresentanza dell’accusa dinnanzi al Tribunale penale: alcuni Cantoni (FR, GL, LU, NW, OW, SH, SZ, TG) e la CDCF chiedono che venga concessa ai Cantoni la libertà organizzativa di ammettere non soltanto il ministero pubblico ma anche l’amministrazione quale rappresentanza dell’accusa dinnanzi al Tribunale penale, purché le persone incaricate dell’inchiesta penale siano specialmente istruite a tal fine71.

La CAIS e l’ASM criticano il coinvolgimento del ministero pubblico dopo il rinvio a giudizio (in veste di procuratore / parte): sarebbe inefficiente dal punto di vista processuale se il ministero pubblico dovesse occuparsi di un procedimento che per lui è completamente nuovo. Pertanto la CAIS considera inutile ed esagerato il coinvolgimento del ministero pubblico in particolare nel caso delle contravvenzioni.

Delimitazione delle competenze delle autorità penali amministrative / del ministero pubblico:72 a parere dei Cantoni BG, SG e ZG il ruolo, la competenza e la legittimazione dei mezzi giuridici del ministero pubblico e le competenze tra autorità amministrative e ministero pubblico sarebbero poco chiari e da ancorare meglio a livello legislativo.

8.4.3 Modelli alternativi

Autorità fiscale come autorità penale delle contravvenzioni: alcuni Cantoni che in linea di massima approvano la proposta e altri Cantoni chiedono di esaminare se le autorità fiscali debbano essere definite autorità penali delle contravvenzioni ai sensi dell’articolo 17 e dell’articolo 357 CPP con le rispettive limitazioni rispetto alla proposta formulata nell’avamprogetto (FR, LU, NW, SH, ZH, CDCF). Questa richiesta viene sostenuta anche dal Cantone TI che auspica che la legge attribuisca alle autorità fiscali il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni che non superano una certa soglia di gravità.

71 Cfr. al riguardo la condizione ancorata all’art. 20 cpv. 1 DPA. 72 Art. 186 AP LIFD