Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 48 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 34Fedlex · Rapporto sui risultati

Secondo i Cantoni ZG e GR, la CDCGP e la CAIS è chiaro che le autorità fiscali (amministrazioni cantonali delle contribuzioni; AFC) debbano agire ai sensi delle disposizioni summenzionate unicamente in qualità di autorità fiscali delle contravvenzioni. In caso di sospetto di un delitto o di un crimine la competenza dovrebbe spettare al ministero pubblico. La CDCGP ritiene che le imposte dirette dovrebbero essere di competenza dei ministeri pubblici cantonali mentre quelle indirette del Ministero pubblico della Confederazione73.

Autorità specializzate nel diritto penale fiscale in qualità di autorità penale delle contravvenzioni: la FSA propone di trasferire in linea di principio la competenza del giudizio della sottrazione d’imposta a un’autorità specializzata nel diritto penale fiscale in qualità di autorità penale delle contravvenzioni ai sensi degli articoli 17 e 357 CPP. Le autorità fiscali dovrebbero essere competenti soltanto per i casi bagatella con riserva del rinvio a giudizio (analogamente alla procedura del decreto d’accusa).

8.4.4 Competenza territoriale

Diversi Cantoni (AR, BS, FR, GR, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, VD, ZG, ZH) e la CDCF fanno notare che applicando la DPA la competenza territoriale sarebbe retta dal principio del luogo del reato74. Di conseguenza la competenza potrebbe spettare a un Cantone in cui l’imputato non ha mai avuto domicilio o sede. Quindi occorrerebbe stabilire in una regolamentazione speciale che il luogo dell’assoggettamento fiscale determina la competenza territoriale. In questo modo il medesimo Cantone sarebbe competente sia per il procedimento penale sia per la procedura di ricupero d’imposta.

I Cantoni AR, BS, GR e SO propongono di esaminare la possibilità di prevedere una sola competenza territoriale nei casi in cui risultano diverse competenze territoriali a causa di un cambiamento di domicilio o di sede nel periodo in cui è stato commesso il reato oppure di un domicilio fiscale secondario.

8.4.5 Altre osservazioni

Competenze specialistiche: il Cantone ZH sottolinea che il disbrigo tempestivo dei casi richiede conoscenze approfondite in diritto fiscale e contabilità. Questi requisiti dovrebbero essere soddisfatti anche dai ministeri pubblici, se fosse loro attribuita la relativa competenza. In questo contesto bisogna fare riferimento al parere della FSA, la quale ammette che il giudizio di alcuni casi di diritto fiscale può essere complesso e necessita di competenze specialistiche in materia. D’altra parte la fattispecie penale dovrebbe essere formulata in modo tale che le autorità penali possano perseguirla e giudicarla anche in assenza di queste competenze specialistiche in materia di diritto fiscale.

Giurisdizione penale per i reati fiscali: la FSA accoglie favorevolmente il passaggio dalla giurisdizione amministrativa a quella penale. Per contro l’ASM si domanda se ha senso lasciare giudicare i reati fiscali dalla giustizia penale. Ciò non varrebbe soltanto per le imposte dirette ma anche per le imposte indirette. Anche il Cantone BL, GPF, la FER e l’ABPS esprimono delle riserve al riguardo. Le diverse competenze per i rimedi giuridici nelle cause amministrative e penali (tribunali amministrativi e penali) complicherebbe notevolmente la procedura, comporterebbe costi supplementari e allungherebbe considerevolmente i tempi del procedimento. La suddivisione della procedura andrebbe a discapito di chi fa ricorso alla giustizia, che sarebbe confrontato con due procedure diverse, ognuna con istanze di ricorso distinte.

73 Il Ministero pubblico della Confederazione si è astenuto dal pronunciarsi nel quadro della consultazione, tuttavia ha espresso il suo parere in merito alla proposta della CDCGP mediante scritto separato, nel quale respinge la competenza nell’ambito del diritto penale fiscale a lui estraneo. Infatti né il diritto in vigore né la revisione che ne viene proposta avrebbero previsto casi sottoposti alla giurisdizione federale. La situazione dovrebbe rimanere la medesima. 74 Art. 31 cpv. 1 primo periodo CPP in combinato disposto con l’art. 22 cpv. 1 DPA.