Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 48 pagine

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Inoltre i tribunali penali dovrebbero attendere che l’amministrazione (la giustizia amministrativa) fissi l’importo dell’imposta sottratta, poiché in funzione di esso dovrebbe essere determinata la multa.

8.5 Procedura

8.5.1 Pareri relativi alla proposta secondo l’avamprogetto

Alcuni partecipanti (AG, FR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, ZH; CDCF, StSK; I Verdi) approvano esplicitamente l’applicazione della DPA per i procedimenti penali fiscali riguardanti le imposte dirette.

Altri partecipanti (BS; CCIG, economiesuisse, FPV, FTAF, CAIS, OC IVA, FSA, ASB, CF) hanno addotto una serie di argomenti contro l’applicazione della DPA tra cui anche quello secondo cui con l’applicazione della DPA, che è obsoleta, viene ripresa la prassi peggiore (ad es. correlazione tra procedura di ricupero d’imposta e procedimento penale); già in occasione della riforma dell’IVA avrebbero dovuto essere colmate diverse lacune nella procedura penale in materia di IVA. Il succedersi della DPA e del CCP (ad es. in caso di rinvio a giudizio) sarebbe in contrasto con un diritto processuale uniforme, sarebbe inefficiente a causa di doppioni, complicherebbe la procedura e comporterebbe il rischio di errori nonché problemi di delimitazione e di interpretazione. Inoltre, la DPA sarebbe un codice di procedura sconosciuto ai Cantoni. Alcuni partecipanti argomentano pure che applicare un’unica procedura come per le imposte indirette non sarebbe né opportuno né adeguato a causa delle differenze tra imposte dirette e indirette.

Infine alcuni criticano pure il fatto che la DPA non segua il modello «pubblico ministero» adottato in ambito di CPP (AG, SZ, TG, ZH; CAIS).

8.5.2 CPP quale diritto processuale alternativo

Alcuni partecipanti sono a favore dell’applicabilità del CPP (FSA, CAIS)75 o chiedono di esaminare l’applicazione del CPP e di individuare vantaggi e svantaggi della DPA e del CPP (ZG; ASM).

8.5.3 Procedura abbreviata

Campo d’applicazione (importo massimo della multa): la CDCF e alcuni Cantoni (BL, FR, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, ZG, ZH) riconoscono che la procedura abbreviata di cui all’articolo 65 DPA potrebbe essere una soluzione adeguata per semplici casi di sottrazione d’imposta. Dato però che la multa è in funzione dell’importo sottratto occorre un importo massimo molto più elevato di quello di 2000 franchi previsto nella DPA. Il Cantone UR attribuisce alla procedura abbreviata un ruolo centrale, dato che a seguito del progetto bisognerebbe prevedere tempi processuali più lunghi e un dispendio amministrativo notevolmente più elevato. L’importo massimo della multa dovrebbe quindi essere aumentato a 30 000 franchi, affinché la procedura abbreviata possa essere applicata alla maggior parte dei casi. Il Cantone GR auspica un importo massimo della multa di 10 000 franchi, il Cantone GE uno di 50 000.

Inosservanza di prescrizioni d’ordine: la CDCF e alcuni Cantoni (AR, FR, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, ZG, ZH) ritengono che la procedura abbreviata sia inutile per l’inosservanza di prescrizioni d’ordine, poiché presuppone la rinuncia a un ricorso che proprio in questi casi (renitenza dell’obbligato) è difficile ottenere. La maggioranza suggerisce quindi di includere nel progetto una disposizione che per la violazione di obblighi procedurali preveda una notifica diretta del decreto penale con l’indicazione dei rimedi giuridici senza

75 Cfr. al riguardo anche il n. 8.4.3 (autorità penale delle contravvenzioni ai sensi dell’art. 357 CPP).