Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 48 pagine
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che venga prima avviato un procedimento (come già previsto in alcune leggi fiscali cantonali).
Alternative: in alcuni casi viene espressa la necessità di una procedura speciale più estesa.
Secondo il Cantone VD le nuove norme comportano complicazioni e quindi maggiori costi
e tempi processuali più lunghi. Esso ritiene pertanto indispensabile prevedere una procedura abbreviata per i casi di lieve o media gravità, affinché soltanto una minoranza dei casi debba essere giudicata secondo la nuova procedura.
Il Cantone SG suggerisce di esaminare se, rispettando i principi di diritto penale, sia pos-
sibile una procedura accelerata (senza avviare il procedimento, pronunciare direttamente la multa) in caso di sottrazione d’imposta semplice.
Per la ZVDS un diritto penale fiscale moderno necessita di una procedura di ricupero
d’imposta semplificata, secondo cui per i casi che non presentano la qualità di una sottrazione d’imposta grave si possa procedere in modo semplice al disbrigo e al ricupero d’imposta.
8.5.4 Altre osservazioni
Pene pecuniarie: il Cantone AG osserva che nella procedura del decreto d’accusa secondo il CPP possono essere pronunciate pene pecuniarie non superiori a 180 aliquote giornaliere76, mentre la DPA non stabilisce un tale limite per le pene pecuniarie e prevede il rinvio a giudizio solo in caso di pena detentiva77. Per il Cantone AG occorre pertanto verificare se in caso di prevista pena pecuniaria di oltre 180 aliquote giornaliere debba avere luogo un rinvio all’autorità giudiziaria penale.
Alcuni partecipanti confermano esplicitamente la necessità che il reato di base e il reato qualificato siano esaminati in base allo stesso ordinamento procedurale (FR, GE, JU, LU, NW, OW, SH, SO, SZ, ZG, ZH; CDCF; PS)78.
Incertezza riguardo alle disposizioni della DPA applicabili: alcuni partecipanti (i Cantoni AI, AR, BE, BL, FR, GR, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, VD, ZG, ZH; la CDCF; TS) criticano la gerarchia legislativa a due livelli poiché complicherebbe l’applicazione del diritto e solleverebbe questioni di delimitazione. Non sarebbe inoltre chiaro quali siano le disposizioni della DPA da applicare. Essi chiedono, ad esempio, se sono applicabili anche gli articoli 2-18 DPA o l’articolo 23 DPA [disposizioni penali per gli adolescenti] o per quale motivo gli articoli 16 e 18 DPA sono ripresi soltanto per la LAID e non per la LIFD. Auspicano pertanto un’armonizzazione più precisa delle disposizioni di diritto penale nella LIFD/LAID e nella DPA. Chiedono pure di definire chiaramente le disposizioni applicabili o quelle non applicabili.
8.6 Mezzi d’indagine
I pareri riguardanti l’accesso a dati presso le banche sono illustrati nel numero 8.7.
Dei partecipanti che si sono espressi esplicitamente sui mezzi d’indagine previsti solo alcuni fanno distinzione tra mezzi d’indagine aventi carattere coattivo e quelli non aventi carattere coattivo. Le considerazioni che riguardano espressamente il secondo gruppo sono riassunte nel numero 8.8.
8.6.1 Pareri relativi al principio
76 Art. 352 cpv. 1 lett. b CPP 77 Art. 73 cpv. 1 DPA 78 Vedi anche rapporto sui risultati GAFI, n. 4.4.3 pag. 49 seg. «Procedura (…)».