Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 48 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 37Fedlex · Rapporto sui risultati
La CDCF, alcuni Cantoni (AG, BL, FR, JU, LU, NE, NW, SG, SH, SZ, ZH), la StSK, l’UCS e singoli rappresentanti del settore privato (OREF, USS, TrS) si esprimono positivamente sull’ampliamento proposto dei mezzi d’indagine per le autorità fiscali. Il Cantone JU e OREF si aspettano tuttavia un carico di lavoro supplementare e la fine dell’«entente cordiale».
La CDCF e i Cantoni FR, LU, NW, SH e SZ affermano che se non deve essere considerata un reato non grave, la sottrazione d’imposta deve essere combattuta con gli stessi mezzi che gli altri reati.
L’OAD-FCT ritiene che sia sproporzionato autorizzare mezzi d’indagine ampliati in caso di una semplice mancata dichiarazione senza l’uso di documenti falsi (omissione). Auspica pertanto un’estensione soltanto alla frode fiscale tramite documenti falsificati.
Il Cantone VS e diversi partecipanti del settore privato (CP, CSNLAW, FER, FPV, FTAF, OREF, USAM, TS, ABPS) si esprimono in modo critico per diverse ragioni: un ampliamento dei possibili mezzi d’indagine concederebbe troppi poteri alle autorità fiscali; queste diverrebbero in tal modo non solo una polizia tributaria ma pure un procuratore e un giudice. La proposta condurrebbe a una criminalizzazione e sarebbe non soltanto in contrasto con il rapporto di fiducia ma lo distruggerebbe completamente. Anche se si mira all’accesso ai dati bancari (cfr. qui di seguito il n. 8.7), gli altri mezzi d’indagine sarebbero eccessivi e completamente sproporzionati alle presunte lacune del diritto vigente. TS argomenta inoltre che il diritto procedurale vigente offre sufficienti strumenti e che quindi non è necessario ampliare i mezzi d’indagine. CSNLAW non comprende perché conferire maggiori poteri all’autorità fiscale per arginare un fenomeno che è del tutto esiguo. Come ricordava il Consiglio federale il 16 febbraio 2016 (risposta alla mozione 10.4050), esisterebbero mezzi ben più importanti della repressione poliziesca per garantire l’onestà fiscale.
8.6.2 Competenza per ordinare mezzi d’indagine
Il Cantone BS e l’ASB chiedono che la competenza di ordinare i mezzi della procedura penale non riguardi la competenza esclusiva dell’autorità fiscale e che tali mezzi siano ordinati e approvati da un’autorità indipendente (ad es. ministero pubblico o tribunale).
8.6.3 Altre osservazioni
Secondo il Cantone TI per una questione di chiarezza e sicurezza del diritto occorre prevedere una base legale chiara che indichi i mezzi a disposizione dell’autorità fiscale in caso di reato fiscale nell’ambito delle imposte dirette e, soprattutto, le costellazioni di reato (crimine/delitto o semplice sottrazione d’imposta?) in cui questi possono venire utilizzati.
8.7 Richiesta di dati presso le banche
8.7.1 Pareri relativi al principio
La maggioranza dei Cantoni (AG, AR, BL, FR, GE, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SZ, TG, ZG, ZH), la CDCF, la StSK, il PBD, l’USS e SIC Svizzera ritengono opportuno e ragionevole concedere alle autorità fiscali l’accesso ai dati bancari nei procedimenti penali fiscali. Sarebbe una misura importante per l’istruzione dell’incarto. La situazione attuale (divieto dell’obbligo di autoincriminazione contro nessun mezzo d’indagine da parte dell’autorità fiscale) sarebbe inaccettabile. Questa proposta sarebbe giustificata anche alla luce degli sviluppi nell’ambito dell’assistenza amministrativa, della strategia di emersione del denaro non dichiarato e della cattiva reputazione della Svizzera quale paradiso fiscale. Ciò permetterebbe inoltre di eliminare la disparità di trattamento delle autorità fiscali nazionali rispetto a quelle estere. I suddetti partecipanti fanno notare che questa possibilità di per sé ha già un effetto preventivo e che il voler mantenere il segreto bancario fiscale anche in casi concreti di so-