Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 48 pagine

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spetto dà un segnale negativo. Alcuni partecipanti favorevoli chiedono tuttavia di trasferire la competenza di decidere in merito alla raccolta di informazioni presso le banche a un’altra autorità anziché al direttore dell’amministrazione delle contribuzioni interessata79.

Il Cantone UR e il PLR vogliono ammettere l’accesso ai dati presso le banche – oltre che per la frode fiscale disciplinata nel diritto vigente – solo per la sottrazione intenzionale e ripetuta di importanti somme d’imposta. Dichiarano inoltre che l’imposta preventiva non rende attrattiva la non dichiarazione di fattori fiscali e garantisce già un’elevata onestà fiscale.

Il PEV approva che il segreto bancario fiscale non debba più valere senza restrizioni in casi di grave sottrazione d’imposta, con cui intende anche la sottrazione ripetuta di importanti somme e commessa con energia criminale. I Verdi constatano che la sottrazione d’imposta continua a non essere considerata un delitto ma una contravvenzione; essa non sarebbe quindi un reato e di conseguenza anche in futuro non sarà possibile accedere a dati bancari in caso di sospetto di sottrazione d’imposta.

L’UDC, il PPD e l’ASB respingono in generale l’accesso a dati bancari nel quadro di un procedimento penale: l’UDC teme che esso crei una scorciatoia verso la soppressione dell’autodichiarazione e l’introduzione dello scambio automatico di informazioni. Dal canto suo, il PPD è contrario a ogni obbligo di informare delle banche nei confronti delle autorità amministrative. L’ASB ritiene che non sia necessario sopprimere il segreto bancario fiscale nei procedimenti penali delle autorità fiscali a causa dell’imposta preventiva.

8.7.2 Autorizzazione a richiedere informazioni presso le banche

Secondo l’USS è sproporzionato prevedere un’autorizzazione.

Il Cantone GR è l’unico partecipante ad approvare esplicitamente la competenza del direttore dell’amministrazione delle contribuzioni interessata.

Per contro, numerosi partecipanti (Cantoni AG, BL, FR, JU, LU, NW, SH, SZ, VS, ZG;

CDCF, StSK; PLR, PBD; CCIG, CP, FER, FPV, GPF, OAD-FCT, ODA Genève, ASB, USAM, ABPS, CF, ASG, ZVDS) ritengono che l’autorizzazione da parte del direttore e un controllo successivo tramite una possibilità di ricorso contro il provvedimento d’inchiesta sia insufficiente. Vengono addotti diversi argomenti che possono essere riuniti nei tre gruppi seguenti:

 misura di protezione insufficiente: l’autorizzazione non offrirebbe una protezione suffi-

ciente contro le ingerenze ingiustificate nella sfera privata, la sproporzionalità, gli abusi, l’arbitrio e gli eccessi. L’autorizzazione creerebbe soltanto l’illusione che la sfera privata sia protetta; la democrazia sarebbe messa sotto la tutela dell’Amministrazione.

 Conflitti d’interesse: il direttore non sarebbe indipendente; assumerebbe il ruolo di giudice

e di parte, da cui sorgerebbero conflitti d’interesse, e non sarebbe garantita una ponderazione equa degli interessi. Il direttore sarebbe infine vincolato alle istruzioni del Governo in quanto autorità politica e amministrativa.

 Competenza specialistica in diritto penale: l’esame del sospetto di reato, della proporzio-

nalità e di altri elementi richiederebbe una competenza specialistica in diritto penale, di cui il direttore in generale non disporrebbe. Vi sarebbe quindi il rischio che il provvedimento d’inchiesta non regga all’esame del tribunale.

Per questi motivi i partecipanti chiedono che invece del direttore sia un’altra autorità (autorità penale o della giustizia amministrativa oppure ministero pubblico) a decidere in merito alla richiesta di dati alle banche.

79 Cfr. n. 8.7.2.