Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/124: Legge federale concernente l'unificazione del diritto penale fiscale · 48 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 43Fedlex · Rapporto sui risultati
4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), che le autorità siano composte in maniera certa secondo quanto previsto dalla legge. Infatti, la competenza dell’autorità di perseguimento penale non sarebbe determinata dalla legge, ma dalla discrezionalità dell’autorità federale, che può scegliere di partecipare attivamente ad un procedimento82, e dell’Amministrazione cantonale delle contribuzioni, che può, laddove i reati sono stati commessi in più Cantoni, chiedere all’AFC di assumersi l’inchiesta oppure che può, se l’AFC le richiede l’apertura di un procedimento, non aprirlo, con la conseguenza che la relativa competenza può passare all’AFC83.
Il Cantone TI, la FTAF, TS e l’ASA criticano la commistione di competenze tra l’autorità cantonale e quella federale, poiché determinerebbe una situazione di incertezza giuridica e di potenziale disparità di trattamento, non sarebbe economica, comporterebbe un aumento dei costi e allungherebbe la durata dei procedimenti. Nell’intreccio delle competenze tra amministrazioni cantonali delle contribuzioni e AFC non sarebbe chiaro a chi spetta la conduzione del procedimento.
8.10.2 Attrazione delle competenze
L’USS accoglie favorevolmente la possibilità dell’AFC di avocare a sé la competenza di aprire un procedimento se il Cantone rimane inattivo84. Secondo i Cantoni AG, AI e ZH questa possibilità può essere giustificata in qualche modo con la funzione di vigilanza. Sarebbe tuttavia necessario precisare che ciò vale soltanto per l’imposta federale diretta.
L’ASA e l’ASG respingono invece una tale attrazione delle competenze, poiché sarebbe priva di fondamento. Inoltre l’ASG critica il fatto che i Cantoni non dispongano di rimedi giuridici per difendersi dalla concentrazione di competenze dell’AFC.
I Cantoni BE e OW fanno notare che gli interessati non comprenderanno perché l’AFC conduce i procedimenti riguardanti l’imposta federale diretta ma non quelli relativi alle imposte cantonali e comunali.
8.10.3 Diritti di parte dell’AFC
Per i Cantoni AG, AI, AR, OW e ZH i diritti di parte dell’AFC85 non possono essere giustificati con la sua funzione di vigilanza. Essi individuano inoltre problemi pratici a livello di attuazione: affinché possa partecipare al procedimento, l’AFC dovrebbe essere informata dell’apertura di ogni procedimento, cosa che verrebbe espressamente respinta. Anche il Cantone BE è contrario a un’influenza determinante dell’AFC sulla procedura dei Cantoni. Ciò equivarrebbe a un’ingerenza eccessiva nell’autonomia procedurale dei Cantoni e sarebbe inconciliabile con la funzione contestuale di vigilanza dell’AFC. Per contro, i Cantoni BE e OW approvano la semplice partecipazione dell’AFC agli atti procedurali86 e il diritto di esprimersi87. Secondo il Cantone AR, i diritti di parte dell’AFC possono complicare notevolmente il procedimento.
Per l’ASA il procedimento deve essere condotto da un’autorità cantonale o federale; si dovrebbe invece rinunciare a una partecipazione dell’AFC a un procedimento cantonale.
Per il Cantone TI l’estensione dei poteri a favore dell’AFC, in particolare la possibilità di interporre reclamo contro le operazioni d’inchiesta dell’amministrazione delle contribuzioni, l’attribuzione all’AFC degli stessi diritti dell’amministrazione coinvolta e l’estensione della
82 Art. 185 cpv. 2 AP LIFD 83 Art. 189 cpv. 1 AP LIFD 84 Art. 185 cpv. 1 AP LIFD 85 Art. 185 cpv. 2-7 AP LIFD 86 Art. 185 cpv. 3 lett. b AP LIFD 87 Art. 185 cpv. 3 lett. c AP LIFD