Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 47 pagine

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Rapporto sulla procedura di consultazione sul complemento alla legge forestale Pagina 18

re controlli o di mettere in atto misure di applicazione. Inoltre, nelle spiegazioni viene giustamente esposto che, oltre ai proprietari dei terreni, dell’attuazione dei provvedimenti sono responsabili anche gli affittuari.

Art. 27 Provvedimenti dei Cantoni

Cpv. 1 e 3

1

Fatto salvo l’articolo 26, i Cantoni adottano provvedimenti forestali contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere sostanzialmente la conservazione della foresta nelle sue funzioni. Effettuano il monitoraggio degli organismi nocivi esistenti o emergenti nel loro territorio.

3 Gestiscono un servizio fitosanitario cantonale competente per i provvedimenti contro gli organismi nocivi sia nel settore della foresta sia in quello dell’agricoltura (art. 150 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura).

La grande maggioranza dei Cantoni e la CDFo chiedono lo stralcio del capoverso 3. I Cantoni dovrebbero organizzarsi in modo adeguato. Il capoverso 1 va adeguato come segue:

I Cantoni adottano provvedimenti forestali contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere sostanzialmente la conservazione della foresta.

Secondo il Cantone ZH sono innanzitutto le immissioni di sostanze inquinanti, in particolare il pluriennale carico di azoto e ozono a minacciare la salute e la fertilità dei suoli forestali. Molti dei parassiti importati si propagano più sovente a partire da giardini privati e aree verdi pubbliche che non dalle zone agricole o dalla foresta. Occorre perciò assolutamente disciplinare di conseguenza le competenze. Il Cantone ZH chiede di modificare la disposizione come segue:

1

... Effettuano il monitoraggio degli organismi nocivi, delle immissioni di inquinanti e del carico di inquinanti esistenti o emergenti nel loro territorio.

3

Gestiscono un servizio fitosanitario cantonale competente per i provvedimenti contro gli organismi nocivi sull’intero territorio cantonale.

Secondo i Cantoni BE, SG, TG e NE, l’istituzione di un servizio fitosanitario deve restare di competenza cantonale. Il Cantone SG sottolinea in proposito che la proposta della Confederazione rappresenta un’inammissibile ingerenza nella sovranità dei Cantoni in materia di organizzazione. Il Cantone BE chiede la seguente formulazione del capoverso 3:

Possono gestire un servizio fitosanitario cantonale competente per i provvedimenti contro gli organismi nocivi sia nel settore della foresta sia in quello dell’agricoltura (art. 150 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura).

Il Cantone FR accoglie favorevolmente la prescrizione. Sottolinea in particolare che va accolta favorevolmente la fusione dei servizi fitosanitari cantonali. La Confederazione deve però sostenere finanziariamente i Cantoni.

Il Cantone AG segue la richiesta della CDFo sul capoverso 1. Il capoverso 3, in linea di massima, ha un suo senso quale mandato per il coordinamento all’interno di un Cantone. La limitazione alla foresta e all’agricoltura non è però utile, poiché la fonte degli organismi nocivi può trovarsi anche nei centri abitati. Anche la nozione di «servizio fitosanitario» in futuro sarà troppo limitata. Gli adeguamenti proposti porterebbero per il resto con grossa probabilità a una necessità di risorse supplementare. L’esempio del tarlo asiatico del fusto lo mostra attualmente in modo chiaro. Il Cantone AG chiede il seguente adeguamento dell’articolo 27:

1

I Cantoni adottano provvedimenti forestali contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere sostanzialmente la conservazione della foresta.

3

Gestiscono un servizio fitosanitario cantonale competente per i provvedimenti contro gli organismi nocivi sia nel settore della foresta sia al di fuori della foresta.

PPD, KOLAS, Greenpeace, Pro Natura, ASPU e WWF respingono la fusione dei servizi fitosanitari cantonali. Greenpeace, Pro Natura, ASPU e WWF chiedono inoltre la seguente modifica:

Fatto salvo l’articolo 26, i Cantoni adottano provvedimenti forestali contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere sostanzialmente la conservazione della foresta nelle sue funzioni. Effettuano il monitoraggio degli organismi nocivi esistenti o emergenti nel loro territorio.

L’EFS chiede di limitare la prescrizione all’essenziale, i dettagli vanno disciplinati a livello di ordinanza. Nel capoverso 1 dell’attuale formulazione va omessa la nozione di «forestali», poiché vanno adottati anche altri provvedimenti. Il capoverso 3 non è assolutamente obbligatorio quale integrazione, può