Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 47 pagine

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Rapporto sulla procedura di consultazione sul complemento alla legge forestale Pagina 16

f. vietare che vengano piantate piante ospiti molto sensibili.

3 Provvede affinché il materiale vegetale destinato all’esportazione soddisfi i requisiti internazionali.

4 Alla Confederazione spetta prendere provvedimenti al confine e stabilire e coordinare provvedimenti intercantonali adottati dai Cantoni all’interno del Paese. Essa gestisce un Servizio fitosanitario federale soggetto all’Ufficio federale nel settore della foresta.

5 La Confederazione può incaricare organizzazioni private, contro indennità, di svolgere controlli o di mettere in atto ulteriori misure di applicazione.

La maggioranza dei Cantoni e la CDFo chiedono una semplificazione di questa disposizione. L’articolo 26 va adeguato come segue e gli ulteriori contenuti disciplinati a livello di ordinanza. Per il resto, la disposizione non può essere designata quale modifica urgente per l’attuazione della Politica forestale 2020. Sotto questo titolo, basta l’articolo 37a quale base per il finanziamento al di fuori della foresta di protezione.

1

Il Consiglio federale emana prescrizioni su provvedimenti intesi a prevenire e riparare danni che mettono in grave pericolo la foresta nelle sue funzioni.

2

Coordina con i Cantoni e le cerchie interessate un servizio fitosanitario per la foresta.

3

Alla Confederazione spetta prendere provvedimenti al confine e coordinare provvedimenti intercantonali adottati dai Cantoni all’interno del Paese.

Eventualmente:

4

Provvede affinché il materiale vegetale destinato all’esportazione soddisfi i requisiti internazionali.

Le proposte di modifica dei Cantoni BE, UR e AG hanno in pratica lo stesso tenore.

BS e BL esprimono dubbi sul fatto che, da un lato, soltanto nei casi più rari gli incendi di boschi sono eventi naturali e che, dall’altro, anche l’effetto degli inquinanti atmosferici e l’eutrofizzazione mediante apporti di azoto inquinano la foresta in maniera innaturale e in misura considerevole. La summenzionata proposta di modifica va così sostenuta anche per questo motivo.

Il Cantone GE ritiene sufficiente l’articolo 37a e chiede di rinunciare alle modifiche dell’articolo 26 segg.

I Cantoni ZH, GL, FR e SG non prendono posizione riguardo l’articolo 26.

PES, Greenpeace, Pro Natura, ASPU, WWF e SL reputano sufficiente e appropriato il vigente articolo

26. Dell’attuale prescrizione apprezzano innanzitutto la limitazione a malattie e parassiti che rischiano di mettere in pericolo la foresta su tutto il territorio (cfr. cpv. 2). In questo modo è assicurato che non verrebbero combattuti organismi che possono senz’altro danneggiare gli alberi ma che appartenendo pur sempre all’ecosistema non costituiscono una minaccia alla foresta nel suo insieme. Se si dovesse mantenere una modifica, andrebbe adeguata come segue (con le modifiche proposte dei capoversi 3– 5 sono d’accordo PES, Greenpeace, Pro Natura, ASPU, WWF e SL):

1

Il Consiglio federale emana prescrizioni su provvedimenti intesi a prevenire e riparare danni che possono mettere in grave pericolo la foresta su tutto il territorio e che sono causati da:

a. eventi naturali quali tempesta, incendio di boschi o siccità;

b. organismi alloctoni invasivi quali determinati virus, batteri, nematodi, insetti, funghi o piante (organismi nocivi). 2

Per la protezione contro gli organismi nocivi alloctoni invasivi può in particolare:

...

ACS, SAB e SVBK reputano troppo dettagliata la disposizione e chiedono un disciplinamento a livello di ordinanza.

Jardin Suisse constata che l’articolo 26 e l’articolo 27a corrispondono ampiamente alle disposizioni della legge sull’agricoltura e a suo avviso non costituiscono nulla di sostanzialmente nuovo. È d’accordo con le relative disposizioni.

A LIGNUM esprime dubbi sul fatto che l’articolo 26 rappresenta una raffigurazione assai dettagliata a livello di legge. Considera ragionevole, nel senso dell’esecuzione nella foresta, la scelta di utilizzare la medesima formulazione come nell’agricoltura, ma suggerisce comunque di verificare se l’articolo può essere ridotto.