Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 47 pagine

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Rapporto sulla procedura di consultazione sul complemento alla legge forestale Pagina 20

territorio del Cantone di Glarona. Anzi, viene ulteriormente aumentata l’attività amministrativa.

Il PBD accoglie favorevolmente l’articolo 27a. La definizione, non elaborata nel dettaglio, della strategia di lotta contro i parassiti consente di contrastare i differenti organismi nocivi con provvedimenti individuali. Il PBD valuta positivamente anche l’approccio preventivo.

PES, Greenpeace, Pro Natura, ASPU, WWF e SL chiedono che la prescrizione venga orientata sugli organismi nocivi alloctoni invasivi e il titolo marginale adeguato di conseguenza. I provvedimenti contro organismi alloctoni invasivi dovrebbero avere luogo in modo coordinato e conformemente agli obiettivi posti. In tale proposito, la Confederazione deve assumere un ruolo di primo piano. Greenpeace e ASPU chiedono inoltre che il capoverso 2 lett. b non rimanga così com’è. Anche le neofite invasive insediate dovrebbero essere combattute per lo meno in determinati luoghi. L’utilità da attendersi ha spesso a che fare con una biodiversità indigena garantita e può così difficilmente essere messa a confronto dei costi per combatterle. Non è accettabile che i proprietari di foreste debbano combattere le specie invasive soltanto se possono trarne direttamente un utile monetario. Centrale è per il resto che i proprietari fondiari possano essere obbligati ad adottare provvedimenti. Ciò deve rimanere così.

ACS, SAB e SVBK rilevano che la disposizione è troppo dettagliata a livello di legge e va disciplinata nell’ordinanza sulle foreste.

Jardin Suisse constata e approva che anche l’articolo 27a segue ampiamente le disposizioni della legge sull’agricoltura.

LIGNUM fa valere che l’articolo 27 nel complesso non è chiaro: conformemente al capoverso 3, il detentore di alberi dovrebbe unicamente accettare i provvedimenti oppure dovrebbe eseguirli su istruzione delle autorità? Chiede la seguente formulazione (il cpv. 4 va stralciato):

3

I detentori di alberi,..., devono accettarne l’isolamento, il trattamento o la distruzione da parte delle autorità competenti.

La SFS constata che l’articolo 27a fissa priorità per le autorità competenti (cpv. 2) e contiene disposizioni fondamentali per i detentori di legno infestato (cpv. 1, 3–5). È però contro nuovi obblighi per i proprietari di foreste. Nel capoverso 3 va unicamente inserito un obbligo di accettare. Il capoverso 4 risulta così inutile. Il capoverso 5 è superfluo, perché l’obbligo di ripopolamento è già disciplinato nell’articolo 23 capoverso 2 LFo. La proposta della SFS per l’articolo 27a ha quindi il seguente tenore: 1

Chi produce, importa o mette in commercio materiale vegetale deve osservare i principi della protezione dei vegetali.

2

I provvedimenti delle autorità competenti garantiscono che siano:

a. eradicati rapidamente i nuovi organismi nocivi accertati;

b. contenuti gli organismi nocivi radicati se l’utilità da attendersi prevale sui costi per combatterli;

c. sorvegliati, eradicati o contenuti gli organismi nocivi anche al di fuori delle superfici boschive al fine di proteggere la foresta.

3

I detentori di boschi, alberi, arbusti, colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi devono accettarne la sorveglianza, l’isolamento, il trattamento o la distruzione da parte delle autorità competenti.

Conformemente al parere della CDFo, l’EFS chiede che il nuovo l’articolo 27a sia ridotto a principi, obbligo di accettare ovvero dovere di attuazione e questioni inerenti al finanziamento. I dettagli vanno disciplinati nell’ordinanza sulle foreste con la necessaria differenziazione. La disposizione va adeguata come segue:

1

Chi utilizza materiale vegetale deve osservare i principi della protezione dei vegetali.

2

I detentori di piante, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi devono accettarne o, su istruzione delle autorità competenti, eseguirne la sorveglianza, l’isolamento, il trattamento o la distruzione.

3

I costi per i provvedimenti menzionati nel capoverso 2 vengono, in linea di massima, sostenuti da Confederazione e Cantoni, salvo che chi li ha provocati possa essere identificato inequivocabilmente e chiamato a rispondere.

La TF WHE ritiene adeguato soltanto un obbligo di accettare per misure di lotta contro i parassiti che eseguono le autorità. Un obbligo generale per proprietari dei terreni di lotta attiva su istruzione delle autorità con assunzione dei costi è inaccettabile. Proprietari di foreste, gestori di vivai per piante forestali ecc. verrebbero chiamati a rispondere in modo massiccio, sebbene di regola non siano responsabili dell’introduzione degli organismi nocivi. Di norma chi ha provocato il danno non potràessere identificato inequivocabilmente. Ne consegue che, di regola, il proprietario di bosco estraneo dovrebbe