Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 47 pagine
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Rapporto sulla procedura di consultazione sul complemento alla legge forestale Pagina 15
dell’UFAM, di SPIA, SUVA ed EFS (n. 3.2): a scopi professionali o a titolo oneroso significa: a) eseguire lavori in virtù di un mandato; b) ricevere un’indennità finanziaria per i lavori eseguiti. Oltre alla formazione professionale riconosciuta, va poi considerata anche l’esperienza delle persone che operano nella foresta. Perciò la disposizione va integrata come segue:
1
Per garantire la sicurezza sul lavoro, le persone che svolgono a titolo oneroso lavori di raccolta del legname nella foresta devono dimostrare di possedere una formazione professionale o esperienza sufficiente riconosciuta dalla Confederazione.
2
Il Consiglio federale decide i requisiti per questa formazione.
L’EFS approva la disposizione alle condizioni menzionate qui di seguito. Le attuali disposizioni cantonali in materia di formazione minima per lavori forestali sono assai eterogenee. Le differenze nei contenuti della formazione e nella durata della formazione sono difficili da comprendere e complicherebbero il lavoro intercantonale. Condizione 1: i corsi riconosciuti attualmente, come ad esempio i corsi per boscaioli e per l’uso della motosega dell’EFS, dovrebbero essere riconosciuti dalla Confederazione nel senso del nuovo articolo 21a. Tale riconoscimento va sancito in forma adeguata. Condizione 2: l’EFS dovrebbe sedere, e avere di conseguenza un diritto di partecipazione, nel gruppo di lavoro della Confederazione che elabora i dettagli per l’attuazione. Condizione 3: il taglio minimo o gli sgomberi delle tagliate per l’approvvigionamento privato di legname combustibile dovrebbero essere differenziati dai lavori svolti a titolo oneroso mediante una delimitazione adeguata (cfr.. spiegazioni alle pagg. 16- 17).
La BSB chiede la seguente modifica dell’articolo 21a:
1
Per garantire la sicurezza sul lavoro, le persone che svolgono a titolo oneroso lavori di raccolta del legname lavori nella foresta devono dimostrare di possedere una formazione professionale riconosciuta dalla Confederazione.
Per la BSB, senza modifica tutti i lavori pericolosi nella foresta non rientrerebbero sotto l’articolo 21a (p. es. la costruzione di ripari antivalanghe, le reti contro la caduta di massi, i corsi dei torrenti in foresta conformemente all’articolo 19, la cura dei giovani popolamenti in terreni scoscesi, la raccolta di sementi conformemente all’articolo 38b ecc.). Anche per questi lavori in parte pericolosi sono richiesti standard di sicurezza minimi e relativi requisiti per la formazione professionale, visto che conformemente alla SUVA soltanto il 51 per cento di tutti gli infortuni professionali si verifica in aziende forestali durante le attività forestali, il 49 per cento si verifica però negli altri lavori nella foresta (Rapporto «Infortuni professionali nelle aziende forestali nell'anno 2003»).
Il BWB chiede che siano i Cantoni a decidere i requisiti per la formazione (cpv. 2).
BE, GL, SO, SG, AG, PPD, FVW, KOLAS, SFS e VSLG chiedono che venga stralciato l’articolo 21a, facendo valere, da un lato, che la disposizione non è contenuta negli obiettivi della Politica forestale 2020. Dall’altro, si rimanda alla possibilità dei Cantoni di legiferare in questo settore. Si fa altresì notare che vi sono ancora troppe questioni aperte sull’esecuzione.
Art. 26 Provvedimenti della Confederazione
1Il Consiglio federale emana prescrizioni su provvedimenti intesi a prevenire e riparare danni che possono mettere in grave pericolo la foresta nelle sue funzioni e che sono causati da:
a. eventi naturali quali tempesta, incendio di boschi o siccità;
b. organismi quali determinati virus, batteri, nematodi, insetti, funghi o piante (organismi nocivi).
2 Per la protezione contro gli organismi nocivi può in particolare:
a. sottoporre a un obbligo di notifica l’accertamento di determinati organismi nocivi;
b. stabilire che un determinato materiale vegetale può essere messo in commercio soltanto dopo una notifica o con un’autorizzazione;
c. emanare prescrizioni concernenti la registrazione e il controllo di aziende che producono o mettono in commercio simile materiale vegetale;
d. obbligare tali aziende a tenere una contabilità di simile materiale vegetale;
e. vietare l’importazione e la messa in commercio e la diffusione di determinati organismi nocivi come pure di materiale vegetale che è o potrebbe essere infestato da determinati organismi nocivi;