Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 47 pagine
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Rapporto sulla procedura di consultazione sul complemento alla legge forestale Pagina 19
però essere accettato dal punto di vista dei proprietari di foreste ai sensi di una precisazione. L’EFS chiede la seguente modifica:
1
I Cantoni adottano provvedimenti forestali contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere sostanzialmente la conservazione della foresta.
CA chiede la seguente modifica dell’articolo 27 capoverso 1 in conformità alla considerazioni addotte sopra riguardo all’articolo 26:
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Fatto salvo l’articolo 26, i Cantoni adottano provvedimenti forestali contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere sostanzialmente la conservazione della foresta nelle sue funzioni. Effettuano il monitoraggio degli organismi nocivi, delle immissioni di inquinanti e del carico di inquinanti esistenti o emergenti nel loro territorio.
Alla TF WHE lascia perplessa che il problema dell’introduzione di parassiti alloctoni segue il suo corso per lo più nei territori attigui agli insediamenti (p. es. il commercio di pietre in zone industriali). La competenza dei servizi fitosanitari, retta da uffici dell’agricoltura e servizi forestali, va perciò estesa anche ad aree a rischio al di fuori delle superfici boschive e delle zone agricole, affinché sia possibile un’ampia lotta. Tra le aree a rischio si annoverano anche le aziende industriali che lavorano il legno grezzo.
Anche la BSB chiede un servizio fitosanitario responsabile sull’insieme del territorio nazionale, poiché altrimenti l’obbligo di adottare contromisure entra in vigore solo quando gli organismi nocivi sono giunti nell’agricoltura o nella foresta. Poiché la loro introduzione sovente avviene mediante merce importata che viene immagazzinata, commerciata, lavorata o piantata negli spazi urbani, le misure di lotta dovrebbero essere iniziare già al di fuori delle zone agricole o dell’area forestale. La BSB chiede la seguente modifica di capoverso 3:
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Gestiscono un servizio fitosanitario cantonale che, per proteggere la vegetazione e la diversità delle specie, è competente per i provvedimenti contro organismi particolarmente pericolosi e piante infestanti particolarmente pericolose sia nel settore della foresta sia in quello dell’agricoltura (art. 150 della legge del 29 aprile 1998 sull’agricoltura).
Art. 27a Provvedimenti contro gli organismi nocivi
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Chi utilizza materiale vegetale deve osservare i principi della protezione dei vegetali.
2 I provvedimenti delle autorità competenti garantiscono che siano:
a. eradicati rapidamente i nuovi organismi nocivi accertati;
b. contenuti gli organismi nocivi radicati se l’utilità da attendersi prevale sui costi per combatterli;
c. sorvegliati, eradicati o contenuti gli organismi nocivi anche al di fuori delle superfici boschive al fine di proteggere la foresta.
3 I detentori di alberi, arbusti, colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi devono accettarne o, su istruzione delle autorità competenti, eseguirne la sorveglianza, l’isolamento, il trattamento o la distruzione.
4 I detentori dei fondi in questione vi applicano i provvedimenti necessari contro gli organismi nocivi su istruzione delle autorità competenti e in collaborazione con esse.
5 Su istruzione delle autorità competenti, sono tenuti a ricostituire la foresta se questa è sensibilmente pregiudicata nelle sue funzioni.
Per la CDFo e diversi Cantoni (BE, UR, SZ, SO, AG, TG, AI) questa disposizione risulta troppo dettagliata. Pur se il capoverso 1 va bene come principio, non è però necessario. Il capoverso 2 non rientra nella legge. I capoversi 3–5 sarebbero eccessivi persino per il tarlo asiatico del fusto – a maggior ragione per il bostrico. Non corrispondono alle spiegazioni (pagina 21), secondo cui una «eliminazione integrale di una vasta area boschiva sarebbe ammessa soltanto se consentisse di attenuare notevolmente una presumibile forte minaccia alla foresta da parte di organismi nocivi particolarmente pericolosi». Nel testo di legge non c’è traccia di questa triplice subordinazione, prima di procedere a misure di esecuzione. Il capoverso 2 va stralciato. I capoversi 3-5 sono parimenti da stralciare o per lo meno da ridurre a un unico capoverso con obbligo di accettare, in conformità alle spiegazioni.
Il Cantone GL ritiene l’articolo 27a frutto di un attivismo e centralismo inadeguati. La disposizione non è in grado di risolvere meglio dell’attuale legge forestale nessuna delle attuali sfide nella foresta sul