Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 47 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 21Fedlex · Rapporto sui risultati
Rapporto sulla procedura di consultazione sul complemento alla legge forestale Pagina 17
Anche la SFS constata che l’articolo 26 riprende lo spirito della legge sull’agricoltura. A suo avviso, l’attuale, conciso capoverso 2 sarebbe sufficiente, tanto più che già oggi le 120 pagine delle disposizioni esecutive dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali e le 54 pagine delle disposizioni esecutive dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente possono già essere applicate alla foresta. Secondo la SFS, le motivazioni menzionate nel messaggio (armonizzazione della legge, normativa a sostegno dell’OPV) non sono in grado di convincere. La SFS si batte affinché nella legge forestale ci si concentri sull’essenziale.
L’EFS e l’AJEF accolgono favorevolmente l’articolo 26. Tuttavia, occorre rinunciare al capoverso 2, il cui contenuto va disciplinato nell’ordinanza sulle foreste. All’EFS lascia inoltre perplessa che qui, attenendosi alla legge sull’agricoltura, viene proposta un’integrazione assai dettagliata per il livello di legge. Sotto il titolo «Urgenti modifiche per l’attuazione della Politica forestale 2020» non dovrebbero essere per forza integrati o adeguati gli articoli 26 segg. In sostanza basterebbe l’articolo 37a quale base per il finanziamento al di fuori delle foreste di protezione.
CA rimanda al parere della CDFo, che chiede una dissociazione di legge e ordinanza, e sostiene la richiesta di sostituire i capoversi 1–5 con i nuovi capoversi 1–3. La nozione dei danni va ampliata e le immissioni di inquinanti atmosferici riguardanti la foresta dovrebbero essere parimenti considerate, affinché si possa tenere conto delle disposizioni in materia di protezione sancite nella legge sulla protezione dell’ambiente, nell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico e nel Protocollo di Göteborg. Conformemente alla CA, i carichi critici della deposizione di azoto vengono superati su tutto il territorio nazionale in media di 5–15 kg N/ha l’anno. In generale, l’aumento delle immissioni di azoto può causare problemi nella foresta, come lo squilibrio delle sostanze nutritive, una maggiore sensibilità nei confronti di organismi nocivi, la diminuzione della stabilità degli alberi o la diminuzione della resistenza al gelo e della resistenza alla siccità. Nonostante il calo delle emissioni di ossidi di azoto, in considerazione delle emissioni di ammoniaca che permangono elevate, il rischio di eutrofizzazione rimane alto e esige un costante controllo e provvedimenti incisivi per ridurre gli apporti.
Il CP è critico nei confronti della prescrizione, temendo nuovi ostacoli burocratici.
La BSB chiede che i provvedimenti della Confederazione non siano limitati al materiale vegetale bensì, come formulato nell’OPV, applicabili a qualsivoglia merce che può contenere organismi pericolosi (p. es. imballaggi in legno). Nella legge forestale bisogna utilizzare la stessa terminologia dell’ordinanza sulla protezione dei vegetali. Nella legge forestale va rielaborata completamente la composizione del Servizio fitosanitario federale (SFF), al momento ripartito fra più uffici. Inoltre, occorre menzionare il campo d’attività del SFF nella legge forestale, poiché non è descritto né nella legge sull’agricoltura né in quella sulla protezione dell’ambiente ed è descritto solo in modo incompleto nell’articolo 52 OPV. Nella definizione occorre assicurare che anche gli spazi urbani vengano inclusi quale importante zona di partenza per la propagazione di nuovi organismi invasivi importati. Come mostra l’esperienza nella lotta contro il tarlo asiatico del fusto, non basta d’altronde che la Confederazione stabilisca e coordini provvedimenti intercantonali senza controllare la messa in atto coerente delle misure di lotta a livello cantonale. La BSB chiede perciò il seguente adeguamento dell’articolo 26:
2
Per la protezione contro gli organismi nocivi può in particolare:
a. sottoporre a un obbligo di notifica l’accertamento di determinati organismi nocivi;
b. stabilire che un determinate materiale vegetale merci ai sensi dell’articolo 2 lettera b. OPV possono essere messe in commercio soltanto dopo una notifica o con un’autorizzazione;
c. emanare prescrizioni concernenti la registrazione e il controllo di aziende che producono o mettono in commercio similie materiale vegetale merci;
d. obbligare tali aziende a tenere una contabilità di similei materiale vegetale merci;
e. vietare l’importazione e la messa in commercio e la diffusione di determinati organismi nocivi come pure di materiale vegetale merci che èsono o potrebbero essere infestatoe da determinati organismi nocivi;
f. vietare che vengano piantate piante ospiti molto sensibili.
3
Provvede affinché il materiale vegetalele merci destinatoe all’esportazione soddisfino i requisiti internazionali. 4
Alla Confederazione spetta prendere provvedimenti al confine e stabilire, e coordinare e controllare provvedimenti intercantonali adottati dai Cantoni all’interno del Paese. Essa, per proteggere la vegetazione e la diversità delle specie, gestisce un Servizio fitosanitario federale soggetto all’Ufficio federale nel settore della foresta nominato congiuntamente dall’Ufficio federale dell’agricoltura e dall’Ufficio federale dell’ambiente e al quale spetta di impedire un’importazione, ovvero di lottare contro una propagazione di organismi particolarmente pericolosi e di piante infestanti particolarmente pericolose.
La VSLG accoglie favorevolmente il fatto che vengano colmate le lacune normative nella prevenzione e nella lotta contro i pericoli biotici. Degno di particolare nota è che la competenza normativa rimane dei Cantoni e che la Confederazione può incaricare organizzazioni private, contro indennità, di svolge-