Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 47 pagine
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Rapporto sulla procedura di consultazione sul complemento alla legge forestale Pagina 21
pagare i costi per combatterlo. L’onere della prova andrebbe ribaltato: gli enti pubblici devono, in linea di massima, versare indennità per misure di lotta. Il proprietario di terreni la cui negligenza grave può essere provata deve al contrario farsi carico dei costi.
Il CP rileva che gli obblighi connessi con l’articolo 27a siano semplicemente insopportabili per una gran parte dei proprietari dei terreni privati. Poiché i provvedimenti sono d’interesse pubblico, indipendentemente dal fatto che un singolo proprietario di bosco possa essere chiamato a rispondere, dovrebbero essere finanziati dagli enti pubblici.
La BSB chiede che «materiale vegetale» venga sostituito con «merci» ai sensi dell’articolo 2 lettera b. OPV e rimanda alle sue considerazioni riguardo all’articolo 26.
La VSLG accoglie favorevolmente anche questa disposizione (cfr. le sue considerazioni sull’articolo 26).
Il BWB chiede che si assicuri che l’insieme dei provvedimenti effettuati su istruzione delle autorità venga indennizzato. Il proprietario di bosco deve esserre esentato da tutti i costi.
L’AJEF chiede l’integrazione di un sesto capoverso nel quale la Confederazione venga designata per assumere i costi se chi li ha provocati non può essere individuato.
Art. 28a Capacità di adattamento della foresta ai cambiamenti climatici
La Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti che sostengono la foresta nella capacità di adempiere le sue funzioni in maniera duratura e illimitata anche in condizioni climatiche mutate.
Secondo una maggioranza dei Cantoni e della CDFo questa disposizione non è né prioritaria né necessaria. Questo mandato è in definitiva parte della conservazione della foresta sostenibile. Con questa modifica della LFo va stralciata una relativa integrazione e, con una revisione allargata (seconda fase), andrebbe eventualmente riverificata. Gli obiettivi potrebbero inoltre essere raggiunti con una formulazione ampliata dei principi di finanziamento anche senza articolo supplementare. Non può essere un obiettivo rilevante a livello legislativo realizzare qui un articolo per la gestione dei cambiamenti climatici. Per queste ragioni, la disposizione va stralciata.
Diversamente dal parere della CDFo, i Cantoni VD e OW accolgono favorevolmente la proposta della Confederazione. In considerazione dei cambiamenti climatici anche il Cantone SG le misure preventive fondamentalmente necessarie e giustificate. I Cantoni NW e NE sostengono parimenti una base legale per la capacità di adattamento della foresta ai cambiamenti climatici. Il Cantone NE rimanda alle osservazioni della SFS (cfr. qui di seguito). Il Cantone NW chiede di verificare se eventualmente basta una disposizione (di finanziamento), affinché possano essere sostenute misure che devono essere adottate a causa delle condizioni climatiche mutate.
Il Cantone SO accoglie favorevolmente l’articolo 28a nell’ottica dei possibili effetti dei cambiamenti climatici sul bosco. Per contro, la concessione degli aiuti finanziari per la cura dei giovani popolamenti non si può appoggiare esclusivamente su questo articolo.
Il SAB accoglie favorevolmente in modo esplicito che l’adattamento ai cambiamenti climatici sia stato incluso esplicitamente nella revisione della legge. Nella sensibilizzazione degli attori nell’ambito delle misure di adattamento vi è ancora grande necessità d’intervento.
Anche per l’USC è opportuno l’aumento della resistenza del bosco agli effetti dei cambiamenti climatici.
PES, Greenpeace, Pro Natura, ASPU, WWF e SL rilevano che questa nuova disposizione non porta nulla di nuovo. Già l’articolo 77 Cost. e gli articoli 1 e 20 capoverso 1 LFo chiederebbero la conservazione della foresta (a lungo termine). La diversità naturale delle foreste della Svizzera e delle zone confinanti è abbastanza grande per garantire la capacità di adattamento. Non sono fortunatamente pronosticati cambiamenti climatici che precludano la presenza del bosco nel nostro Paese. Perciò, pur se la foresta cambierà, tuttavia (presupponendo un’elevata biodiversità) a lungo termine si conserverà anche con la varietà di specie della Svizzera e delle zone confinanti. Processi naturali e strutture (riserve forestali), selvicoltura naturalistica e una cura dei giovani popolamenti orientata sulla biodiversità, sono già sanciti nella legge vigente. Ulteriori provvedimenti e adeguamenti (in particolare l’introduzione di specie attraverso aree di propagazione naturali) sono completamente inutili e anche pericolosi per le rimanenti funzioni della foresta. Greenpeace e ASPU chiedono inoltre, nel caso in cui