Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 47 pagine

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Rapporto sulla procedura di consultazione sul complemento alla legge forestale Pagina 22

la disposizione non dovesse essere stralciata, una precisazione che indichi che non può essere incoraggiata alcuna specie da ecosistemi allogeni.

La SFS accoglie favorevolmente la nuova base legale per le misure di adattamento ai cambiamenti climatici. Gli articoli 28a e 38b consentirebbero di intervenire a sostegno a tempo debito e con provvedimenti adeguati. L’articolo 28a va formulato però in modo più semplice e realistico. La disposizione va adeguata come segue:

Confederazione e Cantoni adottano provvedimenti per la conservazione della foresta e delle sue funzioni (meglio: prestazioni) anche in condizioni climatiche mutate.

L’EFS approva l’articolo 28a. Occorre però segnalare che i contributi alla cura dei giovani popolamenti, di cui qui in sostanza si tratta, non andrebbero «spostati» a ogni revisione di legge. Andrebbero invece suddivisi e menzionati di conseguenza in tutti e tre gli articoli 38, 38a e 38b. In questo modo viene anche conseguita una flessibilità per impiegare in maniera mirata gli incentivi a seconda dell’urgenza.

L’EFS chiede in più di integrare la legge forestale con un articolo 28b per computare le prestazioni dei boschi come pozzi di carbonio. Conformemente alle cifre attuali, non ancora definitive, per il primo periodo di adempimento del Protocollo di Kyoto la foresta contribuisce per circa il 40 per cento al raggiungimento dell’obiettivo, la rimanente prestazione nazionale costituisce appena il 10 per cento e il 50 per cento proviene da investimenti in progetti in corso all’estero. Senza la foresta la Svizzera mancherebbe nettamente l’obiettivo di riduzione del primo periodo. In considerazione di questi fatti è assolutamente incomprensibile che la Confederazione escluda esplicitamente le prestazioni fornite dai boschi quali pozzi di carbonio da qualsivoglia partecipazione al mercato del CO2, sconfessando e svantaggiando così quel settore che svolge un ruolo importante. Dovrebbe invece avere tutto l’interesse a coinvolgere i proprietari di foreste nella tematica del clima e ad acquisirli quali partner affidabili. Ciò è però soltanto possibile se dà loro la possibilità di sfruttare economicamente le loro prestazioni nell’ambito di un mercato del CO2. Se li esclude, lasciando tutto un po’ in sospeso, non soltanto si lascia sfuggire l’occasione di acquisirli quali partner, bensì spalanca anche le porte per commerci poco seri, nei quali, ad esempio, non vengono considerate le esigenze poste alla permanenza dei pozzi. Primi segnali in questa direzione sono già riconoscibili. L’EFS chiede perciò l’adozione del seguente articolo supplementare: articolo 28 b Prestazioni del bosco quale pozzo di carbonio:

La Confederazione riconosce le prestazioni del bosco quale pozzo di carbonio e ne disciplina il computo in favore dei proprietari di foreste. A tale scopo istituisce un Fondo per il clima e il bosco alimentato con le tasse sul CO2 da dissodamenti e altri proventi della tasse sul CO2 e stabilisce le esigenze poste ai progetti riguardanti i pozzi di carbonio e alla loro commercializzazione privata.

Il GPGFP critica l’articolo 28a in quanto formulato in maniera assai generale e si chiede come la promozione della Confederazione mediante l’articolo 38b si ripercuoterà, ad esempio, sull’aumento dei rischi di incendi di boschi.

In considerazione della grande sfida che i cambiamenti climatici rappresentano per la foresta e la gestione delle risorse delle foreste, il CPF accoglie favorevolmente, in modo esplicito, che ora l’adattamento debba essere sancito nella legge forestale. Tuttavia, occorre rendere concreto in maniera accurata questo nuovo articolo nelle disposizioni esecutive per garantire che possano essere attuati sufficienti provvedimenti incisivi.

Per la TF WHE, considerato il dato di fatto, scientificamente provato, che i cambiamenti climatici hanno e avranno quale conseguenza mutamenti nella vegetazione naturale, è condivisibile creare il nuovo sussidio «adattamento ai cambiamenti climatici». Le esatte ripercussioni dei cambiamenti climatici sulla foresta sono invece ancora lungi dall’essere chiarite. Nell’attuale e intensa discussione, il tema dei cambiamenti climatici rischia di essere sopravvalutato, oppure rischia di perdersi tra altri temi. Dal punto di vista economico è importante che non vengano adottati in maniera precipitosa provvedimenti che non forniscono alcun contributo effettivo per risolvere problemi futuri, ma che sono controproducenti per l’economia. La capacità di adattamento e l’autoregolazione naturali delle foreste non possono essere sottovalutate. In tal senso, la TF WHE è d’accordo di introdurre la base legale, a condizione che a) non vengano adottati provvedimenti senza inequivocabile evidenza scientifica, b) i provvedimenti, come ad esempio la cura dei giovani popolamenti, devono essere sempre eseguiti anche nell’ottica del futuro approvvigionamento di materie prime per l’economia del legno, e c) non abbia luogo alcuno spostamento sproporzionato dei mezzi finanziari in questa voce di sovvenzionamento a scapito degli altri sussidi. Oltre alla Confederazione e ai Cantoni, nella pianificazione dei provvedimenti concreti vanno coinvolti anche i proprietari di foreste e gli specialisti della raccolta del legname e considerati gli addetti alla lavorazione del legno.