Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 47 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 31Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sulla procedura di consultazione sul complemento alla legge forestale Pagina 27

PES, Greenpeace, Pro Natura, ASPU, WWF e SL reputano che l’articolo proposto sia formulato in maniera troppo aperta. Chiedono una limitazione delle indennità al di fuori delle foreste di protezione nel senso seguente:

− i provvedimenti per la prevenzione di danni alla foresta vanno indennizzati solamente se i provvedimenti della selvicoltura naturalistica (p. es. adeguare la composizione delle specie arboree) non bastano,

− i provvedimenti per riparare i danni alla foresta vanno indennizzati soltanto se lo stesso proprietario di bosco, mediante una gestione adeguata, avesse contribuito per quanto necessario per prevenire i danni alla foresta,

− vanno indennizzati solamente i provvedimenti per la prevenzione e la riparazione di danni alle foreste causati da catastrofi naturali che metterebbero in pericolo anche un bosco gestito con una selvicoltura naturalistica,

− vanno indennizzati solamente i provvedimenti per la prevenzione e la riparazione di danni alle foreste causati da organismi alloctoni, introdotti artificialmente, particolarmente pericolosi.

Senza queste limitazioni, la Confederazione spenderebbe soldi per provvedimenti che non sono primariamente d’interesse pubblico, di cui è innanzitutto responsabile la proprietà o non sono urgenti. Senza queste limitazioni si deve rinunciare all’articolo 37a.

Greenpeace, Pro Natura, ASPU e WWF ritengono inoltre che la riparazione di danni alla foresta dovuti a catastrofi naturali e organismi nocivi è, di regola, difficilmente pianificabile in un periodo di programma pluriennale, motivo per cui nel singolo caso (caso eccezionale) il finanziamento probabilmente avrà spesso luogo in virtù del capoverso 2, il che ha poco senso.

Secondo la SFS, l’articolo 37a è indiscutibilmente il fulcro della revisione. La SFS si chiede se il sussidio con la decisione formale caso per caso non sarebbe possibile anche all’interno dei meccanismi stabiliti nella Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), dunque senza prescrizione speciale.

L’EFS e l’AJEF reputano prioritario questo nuovo articolo. Occorre attuarlo rapidamente (OFo, disposizioni esecutive ecc.).

SVKB, VSLG e SELVA accolgono favorevolmente la nuova prescrizione.

Art. 37b Indennità per costi

1

Ai destinatari di provvedimenti contro gli organismi nocivi conformemente all’articolo 27a può essere versata un’equa indennità per i costi che non vengono assunti secondo l’articolo 48a.

2

L’indennità è fissata definitivamente dalla autorità competente secondo una procedura quanto più semplice possibile e gratuita per la persona danneggiata.

L’ampia maggioranza dei Cantoni e la CDFo respingono questa disposizione. Le conseguenze di questa disposizione in combinato disposto con l’articolo 48a sono assai vaghe e non valutabili per i partecipanti. Questa disposizione va stralciata (in combinato disposto con l’articolo 48a).

D’altra parte, i Cantone BE accoglie favorevolmente l’indennità per i destinatari di provvedimenti contro organismi nocivi. Chiede però che la Confederazione assuma i costi per l’indennità.

Il Cantone FR si oppone alla nuova disposizione. A integrazione del parere della CDFo, critica la traduzione francese (indemnités). Conformemente alla legge sui sussidi, indemnités viene tradotto con Abgeltungen e non con Abfindungen. Eventualmente va per lo meno migliorata questa traduzione.

Il Cantone SG non è in linea di principio contro l’articolo 37b. Chiede però che venga messo in chiaro che la Confederazione versa l’indennità e che venga stralciato il rimando all’articolo 48a. L’indennità a un proprietario di bosco non può dipendere dal fatto che lo Stato possa traslare i suoi costi su un’altra persona che ha provocato i danni. Il rimando poggia presumibilmente sull’idea, errata, che l’articolo 48a disciplini i costi tra la persona che ha subito il danno e quella che l’ha provocato, insomma che costituisca pretese di risarcimento della prima nei confronti della seconda. L’articolo 48a disciplina invece solamente il rapporto tra lo Stato e la persona che ha provocato i danni, insomma il trasferimento dei costi di provvedimenti statali a quest’ultima. Inoltre, l’articolo 37b e l’articolo 48a disciplinano differenti tipi di costo.