Rapporto sui risultati

Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 47 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 33Fedlex · Rapporto sui risultati

Rapporto sulla procedura di consultazione sul complemento alla legge forestale Pagina 29

b. i provvedimenti intesi a promuovere la diversità delle specie e la diversità genetica nella foresta;

e. abrogata

2 Abrogato

La grande maggioranza dei Cantoni e la CDFo reputano che le modifiche degli articoli 38, 38a, 38b e 39 non siano necessarie. In tale proposito, si tratta di modifiche nei sussidi alla diversità biologica, all’economia forestale e alla formazione professionale, che non sono necessarie per l’attuazione della Politica forestale 2020. Già secondo il diritto vigente, provvedimenti in tal senso sono parte del mandato fondamentale per una conservazione e una gestione sostenibili delle foreste. Questi adeguamenti vanno stralciati per questa fase.

Il Cantone BE chiede di non stralciare le attuali lettere b (la cura dei giovani popolamenti) ed e (la produzione di materiale di riproduzione forestale). La cura dei giovani popolamenti continua a servire a tutte le prestazioni del bosco, in particolare anche alla promozione della diversità biologica.

Diversamente dalla CDFo, il Cantone OW sostiene la proposta della Confederazione.

Il Cantone SO rileva inoltre che la cura dei giovani popolamenti contribuisce in misura determinante per avere foreste sane, vitali, capaci di adattarsi e quindi futuribili. Perciò è sostanzialmente sbagliato che questo provvedimento debba essere sostenuto finanziariamente esclusivamente sotto l’aspetto dell’adattamento ai cambiamenti climatici (art. 38b). I provvedimenti per la cura dei giovani popolamenti potrebbero contribuire sia alla protezione dalle catastrofi naturali, alla conservazione e al miglioramento della diversità biologica nella foresta, alla produzione legnosa ottimale, sia all’adattamento ai cambiamenti climatici.

Secondo l’UDC, la creazione di riserve forestali menzionata nell’articolo 38 è un aspetto importante. Questo provvedimento è in contraddizione con un’accresciuta utilizzazione e andrebbe perciò stralciato dal progetto.

Il PES chiede per l’articolo 38 le seguenti precisazioni:

1

La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma aiuti finanziari globali per provvedimenti che contribuiscono a conservare e a migliorare la diversità biologica naturale della foresta, in particolare per:

a. la creazione, la protezione e la manutenzione delle riserve forestali e di altri spazi vitali della foresta importanti dal profilo ecologico;

b. i provvedimenti intesi a promuovere la diversità naturale delle specie e la diversità genetica naturale nella foresta, quali la cura dei giovani popolamenti e la produzione di materiale di riproduzione forestale;

e. Abrogata

2

Abrogato

L’ACS ritiene poco comprensibile che, in generale, non venga più concesso alcun aiuto finanziario alla cura dei giovani popolamenti al di fuori delle foreste di protezione. Essa è in ogni caso utile alla biodiversità e va lasciata nella legge, ovvero inclusa nei nuovi articoli.

La creazione di riserve forestali secondo il SAB non è prioritaria e va spostata a una revisione successiva. La legge forestale ha protetto efficacemente la foresta. La protezione ha portato da decenni a una notevole sottoutilizzazione delle foreste. L’insufficiente utilizzazione – nettamente sotto la capacità di rigenerazione – oggi è un pericolo per la stabilità e la capacità produttiva del bosco. Le conseguenze della sottoutilizzazione minaccerebbero nel frattempo le funzioni della foresta, in particolare la funzione protettiva del bosco. Perciò occorre contrastarla e promuovere lo sfruttamento delle foreste. Secondo il Rapporto «Politica forestale 2020», negli anni scorsi la Confederazione ha investito mediamente 10 milioni di franchi l’anno per la realizzazione delle riserve forestali e per la cura delle zone di promozione. Per raggiungere l’obiettivo del 10 per cento di riserve forestali entro il 2030, ci si aspetta un fabbisogno finanziario supplementare di 28 milioni di franchi annui. Il SAB chiede che una parte considerevole dei mezzi finanziari e di personale previsti a tale scopo, invece che nella creazione di nuove riserve forestali venga investita nell’aumento dell’utilizzazione del bosco.

Anche l’USC si esprime in tal senso. Il sostegno della creazione di riserve forestali stona in questo contesto. I mezzi finanziari e di personale previsti a tale scopo vanno investiti nell’aumento dell’utilizzazione. Il capoverso 1 va perciò adeguato come segue:

1 La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma aiuti finanziari globali per provvedi-