Rapporto sui risultati
Consultazione 2012/127: Modifica della legge sulle foreste nel quadro dell'attuazione della politica forestale 2020 · 47 pagine
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Rapporto sulla procedura di consultazione sul complemento alla legge forestale Pagina 28
Anche il Cantone TG non è in linea di principio contro l’articolo 37b. Anch’esso chiede però che venga stralciato il rimando all’articolo 48a.
ACS, SVBK e VSLG accolgono favorevolmente la nuova prescrizione.
Greenpeace, Pro Natura, ASPU e WWF sono favorevoli al principio di causalità in conformità alla legge sulla protezione dell’ambiente anche quando i danni sono causati da organismi alloctoni invasivi o quando il danneggiamento del bosco è dovuto a un agire per negligenza (art. 48a). Se chi li ha provocati non può essere individuato, gli enti pubblici assumono i costi (art. 37b). Greenpeace, Pro Natura, ASPU e WWF sostengono la normativa proposta nei principi, sempre che il campo di applicazione dell’articolo 27a
LFo, come chiesto là, venga limitato agli organismi alloctoni nocivi. A questa condizione, anche SL sostiene l’articolo 37b. Greenpeace, Pro Natura, ASPU e WWF raccomandano tuttavia, prima di trasmettere i due articoli al Parlamento, di esaminarne più da vicino l’importanza e le conseguenze.
Jardin Suisse constata che anche l’articolo 37b segue ampiamente le disposizioni della legge sull’agricoltura ed è d’accordo con la proposta.
La SFS si oppone all’articolo 37b, che va stralciato come l’articolo 48a. Eque indennità contraddirebbero la collaudata politica dei sussidi, che suddivide i trasferimenti in indennità e aiuti finanziari. Diversamente che nel settore dell’agricoltura, qui non si vede in quali casi le si potrebbero versare in maniera ragionevole. Sono superflue anche perché i proprietari di foreste possono essere obbligati unicamente ad accettare, non tuttavia a lottare contro gli organismi nocivi a proprie spese.
Secondo l’EFS la disposizione va, in linea di massima, approvata. Per contro, andrebbero fatti accertamenti quanto alle ripercussioni e alle conseguenze.
Alla BSB non è chiaro se, contrariamente all’articolo 37a, l’articolo 37b si riferisce a una partecipazione ai costi dei Cantoni nei confronti di terzi. Se così fosse, occorre chiarirlo. L’eventuale trasferimento a chi ha provocato il danno dei costi di provvedimenti necessari spetta alla Confederazione, motivo per cui l’articolo 48a qui non deve essere citato. L’eventuale trasferimento dei costi a chi ha provocato il danno si limita all’eliminazione del focolaio quale fonte di pericolo. Nel caso di un dissodamento obbligatorio, secondo la BSB al proprietario di bosco verrebbero a mancare proventi dal legno per generazioni. Non si capisce per quale motivo, in conformità con l’articolo 47 capoverso 1 OPV all’agricoltura e all’ortoflorovivaismo esercitato a titolo professionale in casi di rigore particolari e in conformità con l’articolo 156 capoverso 1 LAgr per la perdita (di valore) di determinati oggetti è versata un’indennità secondo il principio di equità, mentre i proprietari di foreste non dovrebbero avere un simile diritto. Così come il metodo di calcolo per le indennità corrisposte per gli alberi da frutto è stato chiaramente definito nell’articolo 49 capoverso 3 OPV, spetterebbero anche al proprietario di bosco. Se un proprietario di bosco è tenuto a ricostituire la foresta, come prevede il nuovo articolo 27a LFo, anche a tal fine si deve fornire una partecipazione ai costi. La prescrizione va perciò adeguata come segue:
Art. 37b Indennità per costi
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Ai destinatari di provvedimenti contro gli organismi nocivi conformemente all’articolo 27a èpuò essere versata un’equa indennità per i costi, e risarcimento danni conformemente al sistema in uso, che non vengono assunti secondo l’articolo 48a nonché per misure di ricostituzione su istruzione delle autorità.
La BSB chiede poi che in virtù dell’articolo 16 LEspr anche ai proprietari di arbusti ornamentali (alberi senza utilizzazione economica) venga versata un’indennità che deve rifarsi alla pertinente prassi in materia.
La BSB chiede che a chi esegue provvedimenti venga obbligatoriamente versata un’indennità.
Art. 38 Diversità biologica della foresta
cpv.1, frase introduttiva lett. a, b ed e, nonché cpv. 2
1 La Confederazione accorda ai Cantoni sulla base di accordi di programma aiuti finanziari globali per provvedimenti che contribuiscono a conservare e a migliorare la diversità biologica della foresta, in particolare per:
a. la creazione, la protezione e la manutenzione delle riserve forestali e di altri spazi vitali della foresta importanti dal profilo ecologico;